Revisione e associazione per delinquere: assoluzioni dei coimputati travolgono la condanna (Cass. pen. Sez. VI n. 27096 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere è incompatibile con le sentenze di assoluzione degli altri imputati dallo stesso reato quando da queste derivi il venir meno del numero minimo di partecipanti richiesto dalla legge. L’esclusione della presenza del numero legale di associati non integra un semplice contrasto valutativo tra posizioni di coimputati, ma fa venir meno uno degli elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza da revisionare. La partecipazione all’associazione di stampo mafioso deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale indicato nell’imputazione. L’esistenza di una sentenza definitiva per lo stesso delitto relativa a un periodo precedente rileva solo come elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutare insieme ad altri elementi dimostrativi della permanenza nel sodalizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da un imputato avverso la sentenza irrevocabile con cui la Corte d’appello di Napoli lo aveva condannato, quale partecipe di un’associazione camorristica, per il periodo dal 2011 al maggio 2013, con il ruolo di uomo di fiducia del capo del sodalizio. A sostegno dell’istanza il ricorrente aveva dedotto il contrasto con numerose sentenze definitive che avevano assolto, per il medesimo reato, il presunto capo e promotore dell’associazione e gli altri pretesi componenti del clan.
Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla inconciliabilità tra i fatti posti a base delle assoluzioni e quelli su cui si fonda la condanna; con il secondo motivo, la mancanza del numero minimo di tre partecipanti necessario per configurare il reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i contenuti delle sentenze di assoluzione richiamate risultano in radicale contrasto con quelli della sentenza di condanna del ricorrente. Le pronunce di merito hanno assolto, con formula piena, tutti gli altri presunti componenti del clan, inclusi due soggetti accusati di esserne promotori, nonché il presunto capo. La sentenza di condanna presenta carenze analoghe, aggravate dal contesto delle assoluzioni, dalle quali è derivato anche il venir meno del numero minimo di partecipanti.
Gli argomenti posti a base della dichiarazione di inammissibilità non superano queste evidenze. Quanto alla diversità dei periodi di consumazione, la Corte osserva che l’assunto si risolve in una petitio principii se non vengono individuate condotte partecipative diverse da quelle ricollegabili al ruolo di uomo di fiducia di un soggetto il cui ruolo di capo non è stato provato, essendo stato assolto perché il fatto non sussiste.
Quanto alla diversità delle prove, per il diverso rito prescelto e il correlato regime di utilizzabilità, la Corte sottolinea che essa non giustifica la condanna se la condotta del ricorrente e degli altri imputati non risulta ricostruita su premesse autonome da quelle che hanno condotto alle assoluzioni. Occorre, in altri termini, che la sentenza di condanna sia dotata di autosufficienza probatoria, che nel caso di specie manca.
La Corte ribadisce inoltre che l’uso della formula «per non aver commesso il fatto» non è significativo quando non residua un numero di condannati ex art. 416-bis cod. pen. sufficiente a integrare il numero minimo dei partecipanti. La certezza di tale numero costituisce antecedente logico e fattuale della prova della partecipazione. Parimenti inconducente è l’argomento secondo cui nessuna sentenza avrebbe escluso l’esistenza dell’associazione: ritenere provato un fatto perché non escluso equivale a una inversione dell’onere della prova.
La Corte richiama il principio, già affermato in Sez. VI n. 695 del 03.12.2013 e in Sez. II n. 48613 del 15.10.2009, secondo cui è passibile di revisione ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza di condanna per associazione per delinquere se altra sentenza abbia assolto gli altri imputati per insussistenza del fatto, stante l’impossibilità di ipotizzare un’associazione composta da una sola persona. Il principio vale anche quando le assoluzioni siano state pronunciate con la formula «per non aver commesso il fatto». Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca della condanna limitatamente al reato associativo perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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