Il fallimento interrompe automaticamente il processo tributario, nullità in appello senza riassunzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3971 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura del fallimento determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza; ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale principio si applica anche al processo tributario, nel quale, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il termine per la riassunzione decorre solo da quando l’interruzione sia stata dichiarata con espresso provvedimento dal giudice. La nullità della sentenza pronunciata in violazione delle norme sull’interruzione può essere dedotta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dall’evento, e non è rilevabile d’ufficio né eccepibile dalla controparte.
Il Fatto
La società aveva impugnato un avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto parzialmente il ricorso. In sede di appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame su alcuni profili. Nel corso del giudizio di secondo grado, la società era stata dichiarata fallita. Il difensore aveva depositato una nota per rappresentare l’avvio della procedura concorsuale e chiedere l’interruzione del processo, ma la CTR aveva proseguito il giudizio e pronunciato la sentenza. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione delle norme sull’interruzione del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che l’art. 43, comma 3, legge fall. — nella formulazione applicabile ratione temporis — stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo, senza necessità di dichiarazione o notificazione dell’evento ai sensi dell’art. 300 c.p.c.
La natura automatica dell’effetto interruttivo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12154 del 2021 e confermato dalla giurisprudenza successiva, comporta che il giudice non possa proseguire il giudizio, e che la sentenza pronunciata dopo l’evento sia nulla. La Corte ha inoltre precisato che la nullità non è preclusa né dalla mancata istanza della parte colpita dall’evento, né da un successivo provvedimento di conferma dell’incarico difensivo da parte del giudice delegato, che non integra la spontanea costituzione della curatela.
La Corte ha distinto la disciplina del termine per la riassunzione nel processo tributario: a differenza del rito ordinario, nel quale il termine decorre dalla conoscenza dell’evento, l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 richiede che l’interruzione sia dichiarata dal giudice, con la conseguenza che il termine non può decorrere se tale declaratoria non è intervenuta.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio d’appello.
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Nota della Redazione
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