Condanna al pagamento del bonus docente in sede di ottemperanza (TAR Lazio n. 11807 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e la sua inerzia, protratta oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, legittima l’accoglimento del ricorso. L’obbligo di ottemperare sussiste quando la sentenza del giudice ordinato è passata in giudicato e il credito in essa riconosciuto non può essere rimesso in discussione. L’inottemperanza dell’amministrazione determina la nomina di un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva, e la condanna alle spese di lite seguendo i parametri delle procedure esecutive.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di una docente all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione a riconoscere il beneficio economico annuale di 500 euro. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione a tale pronuncia, la ricorrente ha adito il TAR Lazio in sede di ottemperanza, lamentando il permanere dell’inadempimento rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, rilevando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione nelle forme di legge, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Sulla base di tale presupposto, il Collegio ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il giudice ha rilevato che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva fornito alcun chiarimento in ordine all’esecuzione della sentenza. Tale silenzio è stato valutato alla luce del principio giurisprudenziale per cui, in materia di obblighi di dare, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, come richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001). L’inerzia dell’amministrazione ha così assunto valore di prova dell’inottemperanza, rendendo fondata la pretesa della ricorrente.
Il Collegio ha quindi precisato che, in sede di ottemperanza, non è possibile sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui esecuzione costituisce un obbligo a carico dell’amministrazione. Ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione, nominando d’ufficio fin da ora un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine.
Considerato il carattere sistemico dell’inerzia dell’amministrazione nel corrispondere il beneficio della Carta del docente, nonostante i numerosi giudicati favorevoli, il TAR ha disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Infine, ha condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in 800 euro e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, richiamando i parametri delle procedure esecutive indicati da Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025.
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Nota della Redazione
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