Accertamento induttivo e costi forfettari; limite quantitativo della delega di firma (Cass. civ. Sez. 5 n. 651 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo se il contenuto della delega di firma, emessa in via generale, non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto. Il limite quantitativo della delega, ove indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. In tema di accertamento dei redditi, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tenere conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito basato su presunzioni rispetti il principio di capacità contributiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al titolare di un’autoscuola due avvisi di accertamento, ricostruendo il reddito d’impresa su base induttiva ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) e 41-bis del DPR n. 600/1973 e determinando maggiori ricavi per gli anni 2013 e 2014. Il contribuente impugnava gli atti, eccependo la nullità per difetto di legittimazione del sottoscrittore e contestando la maggiore pretesa tributaria. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. Il contribuente ricorreva in Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione del funzionario delegato. Richiamato il costante orientamento di legittimità in tema di vizio di omessa pronuncia, la S.C. chiarisce che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto implicito. Nel caso di specie, la Commissione regionale aveva rigettato la domanda, ritenendo sussistente la legittimazione: pertanto non vi è stata pretermissione, ma statuizione implicita di rigetto, con conseguente infondatezza del motivo.
Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che l’avviso sottoscritto da un funzionario delegato è nullo se non è rispettato il contenuto della delega di firma, in ipotesi di superamento del limite quantitativo. Tuttavia, la S.C. precisa che tale limite, indicato senza specificazioni, non può che riferirsi all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. Tale dato è ricavabile dalle norme processuali, in particolare dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, che quantifica il valore della controversia nell’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Il motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo è, invece, accolto. La Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale n. 10 del 2023, afferma che ogni accertamento induttivo deve tenere conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato. Nel caso di specie, la Commissione regionale, in assenza di documentazione di specifici costi, non ne ha riconosciuto alcuno, neppure in via forfettaria, violando il principio di capacità contributiva e discostandosi dal principio di diritto enunciato da Cass. Sez. 5, 16/06/2025, n. 16168.
La Corte rigetta il primo e terzo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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