Ripetizione indebito INAIL: raccomandata e presunzione ex art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6167 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione di una lettera raccomandata per comunicare un atto unilaterale, quale un atto interruttivo della prescrizione, non è riconducibile al procedimento notificatorio, ma alla diversa disciplina delle comunicazioni di cui all’art. 1335 cod. civ., secondo cui l’atto si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. L’avviso di ricevimento firmato dal destinatario costituisce la prova massima del pervenire della comunicazione, ma non è l’unica consentita, ben potendo il mittente dimostrare la consegna del plico presso il domicilio del destinatario, in luoghi di sua stretta pertinenza, come la cassetta postale, anche attraverso le attestazioni dell’agente postale. La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. può essere superata soltanto dalla prova contraria del destinatario, restando in ogni caso a suo carico l’onere di dimostrare l’incolpevole impossibilità di averne notizia.
Il Fatto
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) agiva in giudizio nei confronti di un proprio dipendente, già appartenente all’area legale, per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio, ritenute indebite in quanto calcolate includendo voci retributive – gli onorari e i compensi professionali – escluse dalla base di calcolo di cui all’art. 13 della legge n. 70 del 1975. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda restitutoria ma limitava l’importo a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ritenendo non idonea ad interrompere la prescrizione una raccomandata datata 12.10.2020, il cui avviso di ricevimento non recava la sottoscrizione del destinatario ma la dizione “impossibilitato emerg.sanitaria”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso principale e incidentale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, incentrato sull’efficacia interruttiva della raccomandata del 12.10.2020. In proposito, la Corte ha ritenuto erroneo il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alle regole del procedimento notificatorio, affermando che la trasmissione di una lettera raccomandata per la comunicazione di un atto unilaterale non è una notificazione, ma soggiace al diverso regime delle comunicazioni di cui all’art. 1335 c.c., che reputano conosciuto l’atto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salva la prova di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La Corte ha precisato che il pervenire al domicilio non è un concetto generico, potendo realizzarsi attraverso la consegna a mani, la consegna a persona legata al destinatario, il deposito in luoghi di stretta pertinenza come la cassetta postale o il deposito presso l’ufficio postale. Ha inoltre chiarito che l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario è la “prova massima” ma non l’unica, essendo ammessa la prova di altre circostanze, come quelle risultanti dalle attestazioni dell’agente postale, che godono del regime della fede privilegiata solo per le attività compiute o direttamente osservate dal medesimo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto, rinviando alla Corte d’Appello di Ancona per un nuovo esame dei fatti, da svolgere sui corretti presupposti di diritto, e dichiarando assorbito il motivo di ricorso incidentale concernente la tutela dell’affidamento, strettamente connesso alla questione della prescrizione.
Nel rigettare i motivi di ricorso incidentale, la Corte ha inoltre ribadito l’inderogabilità della disciplina dell’indennità di anzianità di cui all’art. 13 della legge n. 70 del 1975, sia da parte dei regolamenti degli enti del parastato sia da parte della contrattazione collettiva, e ha escluso la configurabilità di un diritto alla ripetizione basato sull’affidamento e la natura negoziale dell’atto di liquidazione, trattandosi di atti che attuano conteggi imposti dalla normativa.
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Nota della Redazione
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