Permessi per ex festività soppresse: diritto non subordinato alla richiesta del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9678 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permessi retribuiti per le ex festività soppresse, la previsione contrattuale collettiva che ne dispone la concessione “a richiesta del lavoratore” non subordina la maturazione del diritto a una formale istanza, ma attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo alla fruizione, il cui unico limite è rappresentato dalla compatibilità con le esigenze di servizio. Ne consegue che è il datore di lavoro a dover provare, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., di aver fatto godere i permessi, ovvero di non aver potuto farlo entro l’anno di maturazione per esigenze di servizio, dovendo in tal caso dimostrare di aver corrisposto la relativa indennità sostitutiva. La perdita del diritto e della correlativa indennità alla cessazione del rapporto può verificarsi soltanto se il datore di lavoro offra la prova di aver invitato il lavoratore a fruire dei permessi e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, che, in caso di mancata fruizione, gli stessi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto formalmente nel 2001 come “DJ Armandino” presso una società di radiofonia, aveva dedotto in giudizio l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato sin dal 1998, con mansioni superiori a quelle di inquadramento, oltre all’espletamento di lavoro straordinario e festivo e alla mancata fruizione di ferie e permessi. Rigettate in appello le domande, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolando dieci motivi, tra cui, con il sesto motivo, la contestazione del diniego dell’indennità sostitutiva per i permessi relativi alle ex festività soppresse, non goduti, sul presupposto che la Corte territoriale aveva richiesto la prova di un’inutile richiesta di fruizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione della natura del diritto ai permessi per le ex festività soppresse, ricostruendolo alla luce della sostanziale assimilabilità all’istituto delle ferie. Il Giudice di legittimità ha evidenziato che l’art. 14 del CCNL 2003 e l’art. 51 del CCNL 2005, applicati dalla Corte territoriale, prevedono che, in sostituzione delle festività soppresse, “saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti”, senza che la previsione di una richiesta del lavoratore possa essere ricavata in modo espresso. La Corte ha quindi chiarito che il diritto ai permessi sorge direttamente in capo al dipendente, a prescindere da una sua istanza, e che il datore di lavoro, quale titolare delle esigenze di servizio, è onerato della prova dell’impossibilità di far fruire i permessi entro l’anno di maturazione.
Tale ricostruzione è stata confermata dall’interpretazione della clausola finale degli artt. 14 e 51 citati, che riconosce i permessi “in caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare”, a dimostrazione che il riconoscimento del beneficio costituisce un obbligo incondizionato del datore di lavoro, il quale può solo differirne la fruizione, ma deve comunque consentirla entro la cessazione del rapporto o dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile. La Corte ha inoltre richiamato il principio affermato in materia di ferie, in virtù della medesima ratio del “tempo di non lavoro”, secondo cui la perdita del diritto all’indennità sostitutiva può verificarsi solo a fronte della prova, da parte del datore di lavoro, di aver adeguatamente invitato il lavoratore a fruire del riposo e di averlo avvisato delle conseguenze della mancata fruizione.
La Corte ha accolto anche il decimo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d’appello aveva violato il giudicato interno formatosi sulla domanda di adeguamento salariale prevista dal rinnovo contrattuale collettivo del 2009, non impugnata dalla società: su tale capo la sentenza è stata cassata senza rinvio. Il sesto motivo è stato invece accolto con rinvio al giudice del merito, mentre gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati, in quanto volti a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. In particolare, la Corte ha escluso l’operatività della presunzione di onerosità della prestazione lavorativa per il periodo anteriore all’assunzione formale, difettando la prova dell’esistenza di un’attività lavorativa con le modalità tipiche della subordinazione, e ha confermato il principio per cui, in caso di medesima attività di base prevista in più livelli di inquadramento, il lavoratore deve provare l’espletamento delle modalità più complesse di prestazione.
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Nota della Redazione
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