Revoca dell’amministratore di condominio esclusa dalla mediazione obbligatoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 10275 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. si applica a ogni processo senza distinzioni di natura e di rito, ivi compreso il procedimento camerale di revoca dell’amministratore di condominio. La condanna alle spese contenuta in un provvedimento camerale inerisce a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito da un rapporto obbligatorio autonomo. La revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c. dà luogo a un processo plurilaterale in camera di consiglio non soggetto alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 4, lett. f, d.lgs. n. 28/2010, per cui è illegittima la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione.
Il Fatto
Sulla domanda di un condomino, il tribunale aveva revocato l’amministratore del condominio per gravi irregolarità, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato per l’assenza ingiustificata alla mediazione. La corte d’appello, in sede di reclamo, aveva revocato il decreto per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del condomino, che aveva venduto l’appartamento, compensando le spese della fase di reclamo e confermando la condanna del primo grado.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’amministratore sosteneva che, trattandosi di volontaria giurisdizione, non potesse esservi condanna alle spese. La Corte reputa il motivo infondato. Le Sezioni Unite n. 20957 del 2004 hanno affermato l’applicabilità dell’art. 91 c.p.c. al procedimento camerale ex art. 1129 c.c., chiarendo che il principio di soccombenza si riferisce a ogni processo, senza distinzioni di rito. Il termine “sentenza” è usato nell’accezione di provvedimento che chiude il procedimento, comprensivo di ordinanze e decreti.
Relativamente al secondo motivo, la Corte rileva che la sopravvenuta carenza d’interesse comporta una pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale valutazione risulta implicitamente effettuata dalla corte di merito, che ha differenziato l’esito per i due gradi, compensando le spese del reclamo ma confermando la condanna per il primo grado, in ragione della revoca dell’amministratore. Il motivo è rigettato.
Il terzo motivo è invece ritenuto fondato. La condanna al pagamento della somma pari al contributo unificato non risulta pertinente al procedimento di revoca dell’amministratore. Tale procedimento, dando luogo a un processo plurilaterale in camera di consiglio, non è soggetto alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. f, d.lgs. n. 28/2010. La Corte accoglie pertanto il motivo e cassa l’ordinanza impugnata limitatamente a tale capo, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.