Responsabilità per danni da fauna selvatica e onere della prova della dinamica del sinistro (Cass. civ. Sez. 3 n. 11312 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica protetta, trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., a carico della Regione quale ente competente alla gestione della fauna. Il danneggiato è onerato di allegare e provare l’esatta, completa e positiva dinamica dell’incidente, dimostrando sia il comportamento dell’animale sia la condotta di guida del conducente nella loro reciproca correlazione causale. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, né può operare il superato meccanismo delle “presunzioni concorrenti” che riconosceva il risarcimento nella misura della metà in caso di ignorata dinamica del sinistro. Resta a carico della pubblica amministrazione la prova del caso fortuito e della corretta gestione della fauna.
Il Fatto
La società ricorrente convenne in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo, entrato in collisione con un cinghiale improvvisamente immessosi sulla carreggiata. Il Giudice di pace accolse la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, la rigettò, escludendo la responsabilità dell’ente regionale. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2052 e 2054 cod. civ., la mancata condanna della Regione in via concorsuale e il malgoverno delle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la decisione impugnata è basata su una motivazione perplessa, caratterizzata da oscillazioni tra l’ipotesi risarcitoria di cui all’art. 2043 cod. civ. e quella dell’art. 2052 cod. civ. L’esame del ricorso, tuttavia, non può condurre alla cassazione della sentenza, poiché le censure proposte non denunciano specificamente tale profilo, e il giudizio di legittimità è vincolato ai motivi dedotti.
La Corte ricostruisce quindi il quadro sistematico, ricordando che l’art. 2052 cod. civ. è applicabile anche alla fauna selvatica protetta, che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla gestione della Regione. Sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare che il danno è stato causato dall’animale selvatico appartenente a specie protetta, nonché la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e la condotta del conducente.
Richiamando le recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 2026, la Corte afferma che la regola del concorso tra presunzioni, che consentiva il risarcimento parziale in caso di ignorata dinamica, è superata. L’attore che non fornisca una prova completa e positiva dell’esatta dinamica dell’incidente non può ottenere alcun risarcimento, poiché la domanda presuppone la dimostrazione che l’evento sia attribuibile, in via esclusiva o concorrente, al comportamento dell’animale. Le censure relative alla valutazione delle prove sono, infine, inammissibili, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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