Ricorso per saltum ammesso contro sentenza di non luogo a procedere predibattimentale (Cass. pen. Sez. III n. 22003 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., restando l’appello il rimedio alternativo previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. L’art. 569 cod. proc. pen., riferendosi alla “sentenza di primo grado”, non limita il ricorso per saltum alle sole decisioni rese all’esito del dibattimento, ben potendo la categoria comprendere le sentenze processuali di non luogo a procedere, stante l’identità del loro regime di impugnabilità. Il ricorso immediato per cassazione si somma e non si sostituisce all’appello speciale. In tema di deposito telematico, l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 non sanziona con l’inammissibilità il ricorso del pubblico ministero depositato dalla segreteria, risultando la provenienza dell’atto dall’ufficio requirente documentalmente attestata.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, all’esito dell’udienza camerale predibattimentale, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per alcuni capi di imputazione, relativi a violazioni in materia edilizia e paesaggistica, ritenendo la lieve entità del fatto e l’unicità della condotta, e ha assolto per intervenuto volontario ripristino quanto al reato di cui all’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004. La difesa ha eccepito la necessità di riqualificare il ricorso come appello, ai sensi dell’art. 554-quater cod. proc. pen., e ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per difetto di sottoscrizione digitale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione digitale. Osserva che la funzione della firma digitale, nel regime transitorio del deposito telematico, è garantire provenienza e autenticità dell’atto. Nel caso concreto il ricorso non risulta trasmesso dal singolo magistrato, ma proveniente dalla segreteria della Procura, che ha curato il deposito e apposto il timbro. La provenienza dall’ufficio requirente è certa e documentalmente attestata, con conseguente soddisfacimento dello scopo della firma. L’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, che commina l’inammissibilità, si riferisce alle sole impugnazioni del difensore, poiché solo per queste può porsi un problema di attestazione della provenienza.
Quanto al mezzo di impugnazione, la Corte esclude che trovi applicazione l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente: la norma speciale è l’art. 554-quater cod. proc. pen., che prevede espressamente l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza predibattimentale. Il regime degli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen. ricalca quello degli artt. 425 e 428 cod. proc. pen. e, in ragione della sua specialità, deroga all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che dopo la legge n. 114 del 2024 esclude in toto l’appello del pubblico ministero contro i proscioglimenti per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il nodo centrale è il rapporto tra la disciplina speciale e l’art. 569 cod. proc. pen., che attribuisce a chi ha diritto di appellare la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione. La Corte dà atto di un contrasto giurisprudenziale. Un orientamento prevalente esclude il ricorso per saltum, sul rilievo che l’art. 569 cod. proc. pen. riguarderebbe solo le sentenze emesse a conclusione del giudizio di merito. Un secondo orientamento ammette il rimedio immediato per i vizi di legittimità.
Il Collegio aderisce al secondo indirizzo, ritenendolo più aderente alla lettera dell’art. 569 cod. proc. pen. La sentenza di non luogo a procedere presenta un regime di impugnabilità analogo a quello delle sentenze rese nel giudizio, donde l’unitarietà della categoria delle sentenze di primo grado. Né convince l’argomento della tipizzazione degli epiloghi dell’appello, poiché contro di essi le stesse disposizioni ammettono il ricorso per cassazione. La specialità del regime non esclude il ricorso per saltum: questo si somma e non si sostituisce all’appello. Quanto ai motivi, la Corte li ritiene fondati, escludendo che la condotta di ripristino, di per sé sola, possa rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto.
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Nota della Redazione
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