Riesame cautelare, controllo di legittimità limitato alla motivazione sugli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 22103 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché con ricorso per cassazione sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte suprema verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario. Il controllo riguarda la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Restano estranee al giudizio di legittimità la ricostruzione dei fatti e la valutazione sull’attendibilità delle fonti. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per rapina aggravata in concorso e ricettazione in concorso, rigettando il ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria, di esigenze cautelari e di scelta della misura. La difesa ha prospettato una lettura alternativa degli elementi indiziari, contestando l’identificazione dell’indagato, la configurabilità della rapina in assenza di violenza alla persona e la consapevolezza della provenienza illecita delle targhe.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ribadito il perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, ha ricordato che alla Corte spetta verificare se il giudice del riesame abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Collegio ha evidenziato che l’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione solo se si traduce in evidente violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori. A conforto ha richiamato le Sez. II n. 27866 del 17.06.2019, Sez. IV n. 26992 del 29.05.2013 e Sez. II n. 37417 del 14.10.2025.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata abbia analizzato tutti gli elementi indiziari e li abbia ricondotti ad unità logica, valorizzando le attività di sorveglianza e pedinamento digitale, l’uso sistematico di targhe rubate, il ruolo esecutivo e logistico dell’indagato emergente dalle intercettazioni e dalla geolocalizzazione, nonché le dichiarazioni convergenti delle persone offese. Le censure difensive, in quanto volte a sollecitare una rivalutazione del merito, sono state giudicate inammissibili.
Quanto alla ricettazione delle targhe, la Corte ha ritenuto logico desumere la consapevolezza dell’illecita provenienza dal contesto organizzato e reiterato in cui operavano i concorrenti. Sulle esigenze cautelari, ha confermato la congruità della motivazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il pericolo di reiterazione è concreto quando si fonda su elementi reali e attuale quando è possibile una prognosi infausta di ricaduta nel delitto (Sez. II n. 53645 del 08.09.2016; Sez. V n. 33004 del 03.05.2017; Sez. II n. 1122 del 02.12.2025). La scelta della misura di massima afflittività è stata ritenuta sorretta dalla valutazione sulla personalità dell’indagato e sull’inidoneità degli arresti domiciliari a contenere la spinta criminosa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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