Restituzione beni sequestrati e poteri del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 26094 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione di cose sequestrate, il giudice dell’esecuzione è competente, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., a verificare se nella fase esecutiva residuino beni ancora sottoposti a vincolo in assenza di una specifica statuizione che ne giustifichi la mancata restituzione. Il limite dei poteri esecutivi rispetto al contenuto del giudicato opera quando si pretenda di incidere sul decisum, non quando si chieda di controllare la perdurante sottoposizione a vincolo di beni rivendicati anche da soggetti terzi estranei al giudizio di cognizione. Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, adottato de plano o irritualmente in forma camerale, è esperibile solo l’opposizione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione va riqualificato e gli atti trasmessi al giudice competente, in applicazione del principio di conservazione degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente e una terza interessata hanno chiesto al giudice dell’esecuzione la restituzione di beni di loro rispettiva proprietà, sequestrati nell’ambito di un procedimento definito con sentenza del Tribunale di Cuneo. Secondo la prospettazione difensiva, tali beni non erano stati ricompresi nel provvedimento di dissequestro per mero errore o dimenticanza. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, rilevando che il giudice della cognizione aveva già disposto dissequestro e restituzione dei beni specificamente indicati e che il punto non era stato impugnato.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio della motivazione e la violazione di legge. In particolare, hanno contestato che le doglianze avrebbero dovuto essere avanzate con l’impugnazione della sentenza di primo grado, osservando che i terzi estranei al giudizio di cognizione non avrebbero potuto impugnare e che la Corte d’appello aveva indicato proprio la sede esecutiva per la verifica delle relative doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte riqualifica il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione. L’ordinanza impugnata costituisce, infatti, la prima pronuncia sulle questioni esecutive poste dai ricorrenti.
Il riferimento contenuto nell’ordinanza alla preclusione derivante dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado è ritenuto fuori fuoco. La richiesta avanzata in sede esecutiva non mirava a una revisione del contenuto decisorio, ma a ottenere la verifica della perdurante sottoposizione a vincolo di beni non considerati nel provvedimento restitutorio, dei quali è rivendicata la titolarità anche da soggetti terzi rispetto al giudizio di cognizione.
Neppure il richiamo a Sez. 1, n. 38465 del 10/07/2024, evocato dal giudice dell’esecuzione, vale a escludere il rimedio. Quel limite opera quando si pretenda di incidere sul giudicato, non quando si chieda di verificare se residuino beni ancora vincolati in assenza di una specifica statuizione che ne giustifichi la mancata restituzione. La materia rientra quindi tra le “altre competenze” dell’art. 676 cod. proc. pen., estese alle questioni sulla destinazione delle cose sequestrate.
Quanto al profilo procedimentale, la Corte osserva che l’ordinanza non è stata deliberata de plano, ma dopo anticipata instaurazione del contraddittorio. Ciò non deroga allo schema dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiedendosi al giudice dell’esecuzione un rinnovato esame delle questioni. Sul punto richiama l’orientamento prevalente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022): avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è prevista solo la facoltà di opposizione, sicché il ricorso per cassazione va riqualificato, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e delle istanze istruttorie.
Gli atti sono pertanto trasmessi al Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell’esecuzione, per la fase dell’opposizione.
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Nota della Redazione
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