Omessa traduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotto: nullità intermedia (Cass. pen. Sez. II n. 26324 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione della sentenza di appello in favore dell’imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione degli atti del procedimento, imposto dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. e dall’art. 1 della Direttiva 2010/64/UE, che ne estende l’operatività fino alla decisione definitiva, comprese le sentenze di appello. La nullità, ritualmente eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. L’adempimento tardivo fa decorrere nuovamente i termini per impugnare dalla comunicazione alle parti dell’avvenuta traduzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 19 febbraio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2025 nei confronti di un imputato straniero, per tentata rapina aggravata in concorso. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 170, comma 1, lett. c), 143, comma 2, cod. proc. pen. e 24 Cost., rilevando che la Corte territoriale, pur consapevole che l’imputato non conosceva la lingua italiana, non aveva disposto la traduzione della sentenza di appello. Con il secondo motivo lamentava l’omessa comunicazione dell’avviso di deposito al difensore, nonostante la pubblicazione con motivazione contestuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema della traduzione della sentenza nei confronti dell’imputato alloglotto. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 38306 del 29 maggio 2025, la Corte ricorda che la nullità a regime intermedio costituisce la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione delle sentenze nella fase di cognizione, con annullamento della sentenza-documento e restituzione degli atti al primo giudice nella fase successiva alla deliberazione. Le Sezioni Unite hanno precisato che l’obbligo riguarda anche le sentenze di appello, poiché la disciplina europea si applica fino alla decisione definitiva.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che l’imputato non conosce la lingua italiana — circostanza confermata dal fatto che la stessa Corte territoriale aveva disposto la traduzione in lingua araba del decreto di citazione in appello — e che la sentenza di appello non è stata tradotta. Tale inadempimento ha cagionato la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ritualmente eccepita con il ricorso per cassazione, primo atto utile dopo il deposito.
Il primo motivo è dunque fondato. La Corte dispone l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Firenze, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione, secondo il principio già applicato da Sez. IV n. 4195 del 22 gennaio 2026. Dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto adempimento decorreranno nuovamente i termini per l’impugnazione, in linea con Sez. III n. 41180 del 12 novembre 2025 e Sez. II n. 19896 del 18 marzo 2026.
Manifestamente infondato è invece il secondo motivo. Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui, ex art. 598-bis cod. proc. pen., il deposito della sentenza di appello equivale alla lettura in udienza e ne determina la legale conoscenza. Per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024 non rileva, ai fini della decorrenza del termine, l’omessa comunicazione dell’avviso di deposito da parte della cancelleria ai sensi dell’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., che ha valore di comunicazione di cortesia, priva di efficacia costitutiva (Sez. VI n. 4830 del 18 novembre 2025). Nel caso di specie la sentenza impugnata, resa all’esito di trattazione cartolare, è stata depositata con motivazione contestuale, con conseguente decorrenza del termine dal deposito stesso. Ne deriva l’annullamento con rinvio per la traduzione e la declaratoria di inammissibilità nel resto.
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Nota della Redazione
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