Ricorso assertivo e ripropositivo di censure di merito è inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 29479 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi criticamente con l’intelaiatura motivazionale del provvedimento impugnato, si limiti a riproporre censure già disattese in appello, contrapponendo alla valutazione dei giudici di merito una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali. Le doglianze formalmente prospettate come vizi motivazionali, ma sostanzialmente dirette a ottenere una nuova ponderazione del compendio probatorio, sono estranee al giudizio di legittimità e si risolvono in una richiesta di revisione del merito. Il richiamo del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, se non accompagnato dall’individuazione di specifiche e decisive fratture logiche della motivazione, resta meramente dichiarativo. In tema di impugnazioni, il motivo relativo al trattamento sanzionatorio costituisce punto autonomo della decisione: se non devoluto con l’appello originario, non può essere introdotto con i motivi aggiunti né dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 ottobre 2024, confermava la decisione del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto l’imputato responsabile, in concorso con altri, di due episodi di furto aggravato commessi all’interno di un esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, per asserita adesione acritica alla ricostruzione di primo grado; omessa pronuncia sui motivi aggiunti di appello concernenti il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la difesa si limita a isolare singoli dati fattuali — l’assenza di un’osservazione diretta dell’apposizione dei bollini, l’uso di formule dubitative in alcuni atti, la restituzione di un bene da parte di terzi, l’esito della perquisizione domiciliare — per inferirne una ricostruzione alternativa, senza indicare quali specifici snodi argomentativi della sentenza impugnata sarebbero inficiati da manifesta illogicità o da reale violazione di legge.
Le due conformi sentenze di condanna espongono una ricostruzione lineare dei fatti, con coerenza argomentativa priva di travisamenti: gli autori si avvalevano dei cosiddetti “bollini gialli”, normalmente apposti dagli addetti al controllo in ingresso sui beni acquistati in altri negozi, per non farli nuovamente conteggiare alle casse. La polizia giudiziaria, mediante servizi di osservazione, videosorveglianza e pedinamenti, accertava che l’imputato, dopo aver interloquito con l’addetto all’imbustamento, prelevava i beni dagli scaffali e vi apponeva i bollini, oltrepassando le casse senza alcun pagamento. A seguito di perquisizione personale venivano rinvenuti sedici bollini gialli.
La Corte ribadisce che è inammissibile l’impugnazione priva dell’indicazione della necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte con il ricorso. Il ricorso che riproduca censure sulla valutazione del fatto e delle prove, senza confrontarsi criticamente con la motivazione, difetta del requisito della specificità intrinseca. Il sindacato di legittimità non consente una rilettura atomistica del materiale probatorio né l’autonoma sostituzione del giudizio di merito, restando circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti dell’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che nell’atto di appello non si accennava al trattamento sanzionatorio, né alla continuazione con fatti giudicati da altre sentenze. Il principio è quello per cui il motivo inerente al trattamento sanzionatorio costituisce punto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello originario abbia riguardato altri aspetti, non ci si può dolere con i motivi aggiunti dell’insufficiente motivazione in tema di pena, come affermato da Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01. Essendo il giudizio di appello governato dall’effetto devolutivo, il giudice del gravame si pronuncia solo sui punti investiti da specifiche censure; le questioni non devolute non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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