Maltrattamenti tra consanguinei anche senza convivenza (Cass. pen. Sez. VII n. 30478 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, in quanto “persone della famiglia”, anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con obbligo di motivazione adeguata. Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri. È inammissibile il ricorso che riproduca censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza specifica critica delle relative argomentazioni.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata per il reato di maltrattamenti in danno di un consanguineo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23/12/2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo contestava la configurabilità del delitto in assenza di convivenza tra le parti; con il secondo censurava il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato anzitutto che entrambi i motivi difettano della necessaria specificità. Essi risultano, da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie; dall’altro, privi di specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata.
Nel respingere il primo motivo, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, quali “persone della famiglia”, anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione. Fa eccezione il solo caso in cui i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti. Sul punto è richiamato il precedente Sez. 6, n. 19839 del 07/04/2022.
Quanto alla doglianza sull’eccessività della pena, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, essendo stata peraltro applicata una pena inferiore alla media edittale e dunque non necessitante di specifica motivazione.
Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
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Nota della Redazione
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