Reiterazione dei motivi d’appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32481 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente reiterativi delle doglianze già dedotte con l’atto di appello e puntualmente affrontate e disattese dal giudice di merito. Il controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non consente una alternativa e non consentita rivalutazione del medesimo compendio indiziario già vagliato nel merito. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen. non è necessario un rapporto di attualità e costante contiguità fisica con gli arnesi, essendo sufficiente la loro immediata disponibilità da parte del soggetto agente. L’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono valutazioni discrezionali non sindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione non arbitraria né illogica.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in secondo grado, per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 09.01.2026, ha confermato la responsabilità, ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e ha negato le circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione della tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi sono non consentiti, perché meramente reiterativi delle medesime doglianze già dedotte con l’atto di appello e ivi puntualmente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Sul punto richiama un consolidato orientamento di legittimità.
Quanto alla responsabilità, la Corte osserva che il giudice di merito non si è limitato ad affermare apoditticamente la colpevolezza sul mero dato del possesso. Ha invece valorizzato la pluralità e la natura degli arnesi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, il contesto del loro reperimento e la contestuale fuga del soggetto che lo accompagnava, nonché i plurimi precedenti specifici per delitti determinati da motivi di lucro.
Su tale base la Corte applica il principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen., non è necessario un rapporto di attualità e costante contiguità fisica con gli arnesi, essendo sufficiente la loro immediata disponibilità da parte del soggetto agente. L’accertamento non incorre dunque nella dedotta violazione dell’onere della prova, e il motivo si risolve in una non consentita rivalutazione del compendio indiziario.
La doglianza sull’omesso esame delle censure d’appello relative alla plausibile destinazione lecita degli arnesi è manifestamente infondata: non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa. Nella specie la Corte territoriale ha comunque esaminato la spiegazione alternativa, evidenziandone l’incompatibilità con le circostanze oggettive del rinvenimento.
Infine, quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte d’appello ha specificamente escluso la tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta, ritenendo non esigua la messa in pericolo del bene protetto. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, ha congruamente richiamato i plurimi precedenti a carico, la già fruita sospensione condizionale della pena e l’assenza di condotte riparatorie, in linea con il principio per cui l’applicazione delle attenuanti non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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