Chiamata in correità in cautelare, valutazione unitaria e motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. I n. 1006 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna tassativa sequenza logico-temporale. È legittima la motivazione del tribunale del riesame che richiami per relationem le argomentazioni dell’ordinanza genetica, quando le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio ivi esposto.
Il Fatto
Il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, ritenuto mandante di un omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, nonché responsabile del connesso porto illegale dell’arma.
La difesa aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che a carico dell’indagato fosse emersa la sola chiamata in correità di un concorrente, non altrimenti riscontrata, e che i giudici del riesame avessero omesso ogni autonoma verifica di credibilità e attendibilità delle fonti dichiarative. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità: il controllo sulla gravità indiziaria non può tradursi in una rinnovata valutazione del materiale probatorio, ma deve verificare la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che anche il tribunale del riesame può motivare richiamando l’ordinanza genetica, purché attraverso tale procedimento espositivo si ottenga un’effettiva disamina delle critiche sollevate dalla parte. Nella specie, il tribunale aveva richiamato in modo argomentato la motivazione dell’ordinanza genetica, che aveva dedicato ampia parte della sua articolazione alla valutazione di attendibilità di ciascun chiamante in correità.
Sul rilievo della mancata sequenza trifasica del vaglio, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del racconto vanno esaminate unitariamente. La Corte cita sul punto le Sezioni Unite n. 20804 del 2012, Aquilina, e, tra le successive, Sez. IV n. 34413 del 2019, Khess.
La Corte valorizza poi i riscontri estrinseci individualizzanti, tra cui i dati di localizzazione satellitare dell’autovettura, le registrazioni dei sistemi di lettura targhe e i contributi dichiarativi convergenti, che il tribunale ha posto alla base della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato, dalla fase preparatoria a quella successiva al delitto. Richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 36267 del 2006, Spennato, sulla diversità tra la delibazione cautelare e il giudizio di merito, e la Sez. I n. 8676 del 2018, Falduto, sulla motivazione per relationem.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La distinzione tra concorrente mandante e concorrente esecutore non è idonea a mettere in discussione la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione concorsuale dell’indagato. Le interpretazioni alternative delle dichiarazioni dei chiamanti costituiscono sollecitazione ad accedere alla valutazione riservata al merito cautelare, non sindacabile in legittimità quando l’assetto motivazionale risulti congruo e non illogico. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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