Rapina, lieve entità e giudicato: annullata ordinanza de plano del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 1023 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, interviene una declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice che introduce una circostanza attenuante, e il rapporto esecutivo è ancora in essere, il giudice dell’esecuzione è tenuto a instaurare il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 9, cod. proc. pen. Il provvedimento assunto de plano è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ogniqualvolta la decisione richieda una valutazione discrezionale di merito e non si tratti di manifesta infondatezza dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata con due sentenze definitive per il reato di rapina tentata, richiamate nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Dopo il giudicato era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità.
La condannata aveva quindi proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento dell’attenuante e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, essendo ancora in espiazione il cumulo in regime di affidamento in prova. La Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con provvedimento de plano, richiamando un precedente non pertinente e ritenendo la valutazione preclusa dal giudicato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e annulla con rinvio. La questione centrale è di natura processuale e attiene alle modalità decisorie dell’istanza in executivis. L’art. 666 cod. proc. pen. delinea il procedimento di esecuzione secondo il modello dell’udienza in camera di consiglio, con partecipazione delle parti.
Il comma 2 contempla una deroga: il giudice può decidere de plano, con decreto e senza contraddittorio, solo quando l’istanza sia già stata rigettata per i medesimi elementi ovvero sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Tale difetto va inteso in senso restrittivo, come mancanza di requisiti imposti direttamente dalla norma, non implicanti valutazione discrezionale.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha motivato svolgendo una valutazione di merito, escludendo l’applicabilità della sentenza n. 86 del 2024 e richiamando un precedente non pertinente. Non ricorre dunque un’ipotesi di manifesta infondatezza rilevabile ictu oculi. La Corte ribadisce che la giurisprudenza censura costantemente il provvedimento con cui si dichiari inammissibile de plano l’istanza quando occorra un accertamento su dati storici e interpretazioni non univoche.
Il Collegio richiama il principio già affermato per l’analoga fattispecie del sequestro di persona a scopo di estorsione, a seguito della Corte cost. n. 68 del 2012: il condannato con sentenza irrevocabile può chiedere con incidente di esecuzione l’applicazione dell’attenuante, e il giudice in executivis è tenuto a valutarne la sussistenza nei limiti consentiti dalla decisione di merito. Richiama altresì il principio delle Sezioni Unite n. 42858 del 2014, secondo cui, se il rapporto esecutivo non è interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena.
Ne deriva l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Genova, per nuovo giudizio da svolgersi con l’instaurazione del contraddittorio tra le parti.
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Nota della Redazione
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