Lavori di pubblica utilità: onere di allegazione e poteri istruttori d’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 1055 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non sussiste a carico del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole un onere probatorio, ma solo un onere di allegazione, consistente nel dovere di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa. Incombe poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, a fronte di documentazione che attesti l’avvio dei lavori, non può limitarsi a prendere atto della mancata esecuzione, ma deve attivare i propri poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., valutando specificamente la condizione soggettiva del condannato. È pertanto viziata da contraddittorietà della motivazione l’ordinanza di revoca che ometta tale verifica.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 febbraio 2024 ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente di guida, già applicate con sentenza del medesimo Tribunale del 22 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2019.
La revoca è stata determinata dalla comunicazione dell’UEPE di Modena circa l’impossibilità di dare corso ai lavori per l’irreperibilità del condannato e la mancanza di indicazioni difensive. Il difensore, pur avendo prodotto documentazione, non aveva fornito la prova dell’inizio dei lavori nonostante i numerosi rinvii concessi. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la contraddittorietà della motivazione in relazione all’istruttoria svolta e allegando di avere trasmesso all’UEPE, sin dal giugno 2023, la documentazione attestante la disponibilità dell’Ente e l’avvio dei lavori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il difensore aveva depositato con pec dell’11 dicembre 2023 la documentazione attestante l’inizio dei lavori, dopo aver in precedenza prodotto la dichiarazione di disponibilità dell’Ente e il programma di esecuzione, con accordo per l’avvio fissato al 4 novembre 2023.
Di fronte a tale documentazione, il giudice dell’esecuzione non poteva limitarsi a prendere atto della mancata esecuzione dei lavori. Avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori d’ufficio per verificare l’effettivo mancato avvio dei lavori da parte del condannato. Tanto più che, a fronte dell’irreperibilità comunicata nell’aprile 2023, era stato poi concordato l’avvio dei lavori, sul presupposto che il condannato fosse stato rintracciato.
Il passaggio centrale della decisione è il principio sull’onere di allegazione. Il Collegio richiama il precedente Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276, secondo cui in tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico di chi invochi un provvedimento favorevole, ma solo il dovere di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa, incombendo all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.
La Corte precisa che il giudice dell’esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l’istanza. Tuttavia, nel caso concreto, l’onere di allegazione era stato puntualmente assolto. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare specificamente la condizione soggettiva del condannato con riguardo all’avvio dei lavori, eventualmente attivando i poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Da ciò consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova, affinché verifichi l’intera questione alla luce della documentazione allegata ed eventualmente attivando i propri poteri istruttori d’ufficio.
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Nota della Redazione
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