Motivazione per relationem e vizio di motivazione apparente in appello (Cass. pen. Sez. V n. 40084/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, in presenza di un atto di gravame che contenga specifiche deduzioni difensive, non può limitarsi a un mero e tralaticio rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. La motivazione per relationem è legittima solo quando il complessivo apparato argomentativo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione del provvedimento e vi sia un effettivo confronto con le deduzioni difensive specificamente svolte nell’appello. La mancata presa in carico degli argomenti difensivi, anche se già decisi in primo grado, integra un vizio di motivazione che comporta l’annullamento della sentenza con rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Ancona, riduceva la provvisionale accordata alle parti civili ma confermava la penale responsabilità di due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e preferenziale) e ricorso abusivo al credito, commessi in qualità di amministratori di una società fallita. La Corte territoriale, dopo aver esposto per sintesi il contenuto dei motivi di appello, si riportava per ciascuno di essi all’esame delle risultanze istruttorie indicate nella sentenza di primo grado e alle valutazioni ivi operate, mostrando piena adesione alle stesse. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, omessa motivazione o motivazione apparente della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa al vizio di motivazione. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il giudice non può limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova, ma deve sintetizzarli in modo critico, esplicitando la base fattuale del suo ragionamento. Ha precisato che la motivazione deve ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ovvero quando il ragionamento espresso sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. In particolare, la Corte ha ribadito che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di secondo grado non può limitarsi a un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, ma ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, anche quando l’atto di appello riproponga questioni già decise in primo grado. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l’atto di appello conteneva specifici profili di diritto e di fatto (come l’incidenza delle false annotazioni nel bilancio, la mancata specificazione dei documenti contabili rispetto ai quali erano state effettuate false indicazioni, e la distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e impropria). La sentenza impugnata, invece, aveva opposto un’omissione argomentativa, denotando una mancata presa in carico di tali argomenti difensivi, senza neppure soffermarsi sulle valutazioni della sentenza di primo grado. La Corte ha quindi annullato la sentenza di appello, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia.
Implicazioni Pratiche
- Redazione dell’atto di appello: L’avvocato che propone appello deve formulare motivi specifici e dettagliati, indicando con precisione i punti della sentenza di primo grado che si censurano e le ragioni di fatto e di diritto del gravame; la genericità dell’atto può legittimare un rinvio per relationem, mentre la specificità impone al giudice di appello un esame analitico e puntuale.
- Impugnazione per motivazione apparente: In caso di sentenza d’appello che si limiti a un mero rinvio alla motivazione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi specifici, l’avvocato del ricorrente deve eccepire il vizio di motivazione apparente, richiedendo l’annullamento della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come affermato dalla Cassazione; non è sufficiente che la motivazione “graficamente” esista, ma occorre che sia sostanzialmente esplicativa.
- Onere motivazionale del giudice di appello: Il giudice di appello, anche quando conferma la sentenza di primo grado, deve dar conto del proprio esame critico delle deduzioni difensive, non potendo limitarsi a un’adesione acritica; in caso di riforma in peius, la motivazione deve essere particolarmente rigorosa, con confronto puntuale con gli argomenti del primo giudice, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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