Convalida trattenimento e onere informativo sulla protezione internazionale (Cass. pen. n. 40519/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice deve verificare che l’informativa sulla procedura di protezione internazionale sia stata correttamente resa all’interessato, ma l’Amministrazione assolve l’onere probatorio mediante la produzione della documentazione attestante la consegna dell’opuscolo informativo in lingua comprensibile, la presenza del mediatore culturale e la dichiarazione di non voler presentare domanda di protezione, sottoscritta dallo straniero. La mera allegazione generica, in udienza, di non aver compreso l’informativa non è sufficiente a superare la prova documentale, in assenza di specifici elementi che dimostrino l’insufficienza o l’ambiguità delle informazioni somministrate. Il provvedimento di non convalida, basato su una valutazione apodittica e contrastante con gli atti, integra vizio di motivazione apparente e deve essere annullato senza rinvio, essendo il trattenimento già cessato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma non convalidava il provvedimento di trattenimento di un cittadino algerino presso il CPR di Ponte Galeria, disposto dal Questore di Roma a seguito di un decreto di respingimento. Il giudice territoriale riteneva nullo il provvedimento di respingimento, osservando che la dichiarazione di non voler presentare domanda di protezione internazionale non corrispondeva ad un’effettiva intenzione dell’interessato, ma a una mancata completa informazione e comprensione delle procedure. Il Ministero dell’Interno proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’Amministrazione aveva provato l’avvenuta informativa, con la consegna di un opuscolo in lingua araba e l’assistenza di un mediatore culturale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio il decreto di non convalida. Ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso del Ministero, rilevando che l’art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, consente il ricorso per cassazione anche contro i provvedimenti negativi, e che il rito speciale si applica anche ai ricorsi dell’Avvocatura generale.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’obbligo dell’Amministrazione di informare lo straniero sulla procedura di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 10-ter d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 d.lgs. 142/2015, precisando che la violazione di tale obbligo comporta la nullità del decreto di respingimento e del conseguente trattenimento. Tuttavia, la prova dell’avvenuta informativa può essere fornita mediante la documentazione attestante la consegna dell’opuscolo informativo in lingua comprensibile, la presenza del mediatore culturale e la dichiarazione di non voler presentare la domanda, sottoscritta dall’interessato.
Nel caso di specie, la Corte ha esaminato gli atti e ha rilevato che l’Amministrazione aveva prodotto il verbale di consegna dell’opuscolo informativo in arabo, sottoscritto dall’interessato e dal mediatore culturale, nonché la dichiarazione di non voler richiedere protezione. Il Giudice di merito, invece, aveva ritenuto insufficiente tale prova, accreditando la dichiarazione generica dello straniero resa in udienza, che affermava di non aver compreso l’informativa. La Corte ha censurato tale approccio, affermando che, a fronte della prova documentale, sarebbe stato onere dello straniero allegare elementi specifici che dimostrassero l’insufficienza o l’ambiguità delle informazioni, e che la sua mera affermazione generica non era idonea a superare la prova contraria. La motivazione del decreto di non convalida è stata quindi ritenuta apparente e apodittica, in quanto contrastante con le risultanze documentali. La Corte ha annullato il provvedimento senza rinvio, essendo il trattenimento già cessato, e ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova dell’informativa: L’avvocato del Ministero deve produrre in giudizio la documentazione completa attestante l’avvenuta informativa: la consegna dell’opuscolo informativo nella lingua dello straniero, la presenza di un mediatore culturale, il verbale sottoscritto dallo straniero e la dichiarazione di non voler presentare domanda di protezione; tale documentazione costituisce prova sufficiente dell’assolvimento dell’obbligo informativo, salvo che lo straniero non allegi elementi specifici di incomprensione.
- Contestazione dell’informativa da parte dello straniero: Il difensore dello straniero trattenuto, per eccepire l’insufficienza dell’informativa, deve allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l’ambiguità, l’incompletezza o la mancata comprensione delle informazioni, non limitandosi a dichiarazioni generiche in udienza; in assenza di tali allegazioni, la prova documentale dell’Amministrazione prevale e la Corte può annullare il decreto di non convalida.
- Sindacato del giudice sulla convalida: Il giudice della convalida, nel verificare la legittimità del trattenimento, deve valutare la correttezza dell’informativa, ma non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione della volontà dello straniero, né può ritenere insufficiente la prova documentale sulla base di affermazioni generiche e non circostanziate; la motivazione del decreto di non convalida deve essere coerente con gli atti e non meramente apodittica, pena l’annullamento da parte della Cassazione.
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