Tentata rapina: atti preparatori punibili se idonei e univoci (Cass. pen. Sez. II n. 31569/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto tentato, anche gli atti meramente preparatori sono punibili quando, valutati ex ante nel contesto concreto e indipendentemente dai fattori esterni che impediscono il risultato, presentano i requisiti dell’idoneità e dell’univocità. La condotta successiva può confermare tale valutazione. In presenza di una doppia conforme, le motivazioni di merito si integrano e il ricorso per cassazione non può sollecitare una nuova ponderazione delle prove. La questione non devoluta in appello e non rilevabile d’ufficio non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello ha confermato la condanna per tentata rapina pluriaggravata in concorso. L’imputato, passeggero di una motocicletta, era giunto davanti a un supermercato con il casco indossato e parte del volto coperta. Dopo essere sceso, era tornato verso il mezzo e si era allontanato con il conducente. Durante l’inseguimento, dalla motocicletta era stato lanciato un oggetto poi identificato come una pistola.
Con il ricorso si contestavano l’idoneità e l’univocità degli atti, ritenuti ancora preparatori. La difesa censurava inoltre il diniego delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del danno, il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della continuazione con un altro reato già giudicato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha anzitutto richiamato i limiti del sindacato di legittimità. In caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo, quando impiegano gli stessi criteri di valutazione e il giudice d’appello richiama correttamente la decisione precedente. Restano estranee al controllo previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. le critiche alla persuasività del ragionamento e le richieste di attribuire alle prove un significato diverso. Sono deducibili soltanto i vizi motivazionali tipizzati dalla disposizione.
Su tale premessa, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione ex ante compiuta dai giudici di merito. Gli atti realizzati erano necessari alla commissione della rapina e chiaramente diretti a consentire l’ingresso nel supermercato. La loro univocità risultava rafforzata dalla condotta successiva: l’immediata fuga, l’inseguimento e l’abbandono di una pistola. Il fatto che il progetto non avesse superato una fase apparentemente preparatoria non escludeva quindi il tentativo, poiché il complesso delle circostanze rivelava la direzione criminosa dell’azione.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato adeguatamente motivato mediante il richiamo ai precedenti penali e alla versione dei fatti palesemente infondata resa dall’imputato. Ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., anche un solo elemento relativo alla personalità o alle modalità del fatto può risultare decisivo. Quanto all’art. 62, n. 4), cod. pen., la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel delitto tentato contro il patrimonio, occorre formulare un giudizio ipotetico sul danno conseguente alla consumazione. L’attenuante richiede la certezza della sua minima rilevanza, esclusa nel caso concreto dalla presumibile presenza di somme significative nelle casse del supermercato.
La censura sul trattamento sanzionatorio era inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e relativa a un punto non rilevabile d’ufficio. Anche la richiesta di continuazione era generica: né l’appello né il ricorso indicavano circostanze fattuali idonee a dimostrare l’identità del disegno criminoso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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