Relata PEC omessa: ricorso per cassazione improcedibile (Cass. civ. Sez. III n. 25610 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza notificata è improcedibile se il ricorrente non deposita, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., la relazione di notificazione e, per la notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione. La sanzione non opera quando la documentazione mancante è comunque nella disponibilità del giudice perché tempestivamente prodotta dal controricorrente o acquisita nei casi consentiti dal fascicolo d’ufficio. La mancata contestazione può sanare l’assenza dell’attestazione di conformità di un documento depositato, ma non l’omesso deposito della relata. La produzione successiva alla scadenza del termine non consente di recuperare l’adempimento.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle opposizioni proposte contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca. Il credito derivava dal saldo passivo di un conto corrente societario e da anticipazioni su fatture non rientrate. Nel giudizio erano state discusse anche la natura autonoma delle garanzie, l’asserita usurarietà degli interessi e l’efficacia del disconoscimento documentale.
Dopo la comunicazione di una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., i ricorrenti hanno chiesto la decisione collegiale. Hanno sostenuto che l’omesso tempestivo deposito della relata non imponesse l’improcedibilità, poiché la data della notifica risultava dal controricorso e l’impugnazione sarebbe stata comunque tempestiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla funzione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La produzione della sentenza impugnata e della relativa notificazione consente alla Corte di verificare il rispetto del termine breve. L’adempimento tutela un interesse pubblicistico connesso alla formazione del giudicato e non è disponibile dalle parti.
Nel fascicolo depositato entro il termine prescritto era presente soltanto una copia della sentenza, peraltro priva dell’attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico. Mancavano la relata e i messaggi PEC di spedizione e ricezione. La relata era stata prodotta soltanto con l’istanza successiva alla proposta accelerata, quindi tardivamente, e ancora senza i messaggi telematici.
Il Collegio richiama gli interventi delle Sezioni Unite che hanno attenuato il precedente orientamento rigoroso. L’improcedibilità è esclusa se il documento mancante è stato tempestivamente prodotto dal controricorrente oppure è acquisibile dal fascicolo d’ufficio nei casi in cui la legge collega alla comunicazione o notificazione di cancelleria il decorso del termine breve. Nessuna di queste condizioni ricorreva nel caso esaminato.
La Corte distingue inoltre l’omesso deposito dalla sola mancanza dell’attestazione di conformità. La non contestazione della controparte può rilevare quando l’atto notificato è stato comunque prodotto e deve esserne verificata soltanto la conformità all’originale digitale. Non può invece supplire alla completa assenza della relata e dei relativi messaggi PEC. Neppure opera la cosiddetta prova di resistenza, poiché il ricorso risulta notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Il provvedimento rileva anche l’inammissibilità delle censure, perché prive di una critica pertinente alle ragioni della decisione, carenti delle indicazioni richieste dall’art. 366 cod. proc. civ. o precluse dal giudicato interno. La conformità della decisione alla proposta accelerata conduce infine all’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. Il Collegio esclude automatismi, ma non ravvisa elementi idonei a superare la presunzione di abuso processuale derivante dall’insistenza nella richiesta di decisione.
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