Riparto delle somme per creditori irreperibili nelle procedure concorsuali aperte ante riforma (Cass. civ. Sez. I n. 5332/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 117, comma 5, l.fall., nel testo introdotto dall’art. 107 del d.lgs. n. 5/2006, si applica esclusivamente alle procedure concorsuali aperte successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Le procedure aperte in epoca anteriore restano assoggettate alla normativa previgente, secondo cui il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l’istituto di credito equivale a distribuzione, con efficacia liberatoria per la procedura e sottrazione delle stesse dalla massa attiva, escludendo ogni successivo riparto supplementare tra gli altri creditori.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, la società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 117, comma 5, l.fall., l’assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili. Il giudice delegato, e successivamente il Tribunale di Forlì, hanno rigettato il reclamo, ritenendo applicabile la normativa previgente, che non prevedeva la possibilità di ulteriori riparti. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 117, comma 5, l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5/2006) trova applicazione solo alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Per le procedure anteriori, invece, trova applicazione l’art. 2 del r.d. n. 149/1910 e l’art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito dalla l. n. 181/2008, che prevedono la devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni.
La Corte ha ribadito che, nel regime previgente, il deposito delle somme presso l’istituto di credito designato equivale a distribuzione, con conseguente efficacia liberatoria per la procedura. Da quel momento, le somme fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali, non essendo più suscettibili di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali. Ha inoltre escluso che la disciplina previgente possa ritenersi in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, trattandosi di somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento, rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.