Sospensione patente obbligatoria e confisca facoltativa ex art. 186 c.d.s. (Cass. pen. n. 11994/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura da sei mesi a un anno, trattandosi di effetto obbligatorio della condanna. L’omessa pronuncia sulla sanzione accessoria integra un vizio della sentenza, impugnabile con ricorso per cassazione, che comporta l’annullamento con rinvio per la sola determinazione della sanzione. La confisca del veicolo, invece, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, costituisce sanzione accessoria che consegue esclusivamente all’ipotesi di reato più grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), e non a quella di cui alla lett. b) (tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l).
Il Fatto
Il Tribunale di Gela, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha definito il procedimento nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada (guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l), omettendo tuttavia di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e sulla eventuale confisca del veicolo, qualora appartenente all’imputato. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato fondato il motivo di ricorso relativo alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione quando si censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Ha rilevato che l’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, prevede espressamente, quale conseguenza della condanna, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata da sei mesi a un anno, e che tale sanzione è obbligatoria, non essendo rimessa alla discrezionalità del giudice. L’omessa pronuncia su tale sanzione, pertanto, integra un vizio della sentenza che ne determina l’annullamento limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito per la determinazione della durata della sospensione, nel rispetto dei limiti edittali.
La Corte ha invece dichiarato infondato il motivo relativo alla omessa confisca del veicolo. Ha osservato che la confisca del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria che l’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, prevede esclusivamente per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, caratterizzata da un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero quando il fatto sia commesso da un conducente neopatentato o da un conducente professionale. Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per la fattispecie di cui alla lett. b), che non prevede la confisca del veicolo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso su questo punto, annullando la sentenza impugnata solo limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Gela per la determinazione della sanzione.
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