Nullità assoluta per omessa notifica al difensore omonimo (Cass. pen. Sez. IV n. 20489 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento, l’ipotesi di omonimia fra più difensori aventi nome e cognome identici impone alla cancelleria e all’ufficiale giudiziario di provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio. La notificazione effettuata a un difensore omonimo di quello effettivamente nominato, peraltro iscritto a un diverso Foro, integra un’omessa notifica della citazione, che determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha colpevolmente dato corso.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova aveva condannato l’imputata per i reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen. e art. 189, comma 6, cod. strada. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 25/09/2025, confermava la pronuncia di primo grado.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa notifica della citazione per l’udienza di appello al proprio difensore di fiducia, con conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la notifica della citazione per l’udienza di appello era stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, peraltro iscritto a un diverso Foro (Roma, anziché Padova).
Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato in un caso analogo, la Corte ha affermato che, in caso di omonimia fra più difensori, è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, per consentire al difensore di partecipare al giudizio. L’onere non può essere addossato all’imputato, che non ha dato colpevolmente corso all’irregolarità.
La giurisprudenza citata ha costantemente annullato le sentenze emesse al termine di giudizi viziati dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata a un difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rv. 221107-01; analogo principio è stato affermato con riferimento all’omesso avviso per l’interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Rv. 219550-01).
La nullità assoluta e insanabile derivante dall’omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia ha imposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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