Guida in stato di ebbrezza e onere della prova del superamento dei limiti (Cass. pen. Sez. VII n. 22345 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, fa gravare sull’imputato l’onere di dimostrare la ricorrenza di circostanze idonee a privare l’accertamento stesso di valenza dimostrativa del reato, non integrando tale circostanza il solo intervallo temporale intercorrente tra la guida e l’espletamento dell’alcoltest. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in tema di particolare tenuità del fatto, deve essere apprezzata alla luce del disvalore oggettivo della condotta accertata, e il relativo diniego, sorretto da motivazione congrua e non illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’imputato, alla guida di un veicolo, era stato coinvolto in un sinistro stradale e, sottoposto ad accertamento strumentale del tasso alcolemico, risultava aver superato i limiti di legge previsti dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con contestuale applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2-bis e 2-sexies della medesima disposizione. La Corte territoriale aveva confermato la sentenza di condanna, ritenendo raggiunta la prova dell’assunzione di alcolici in misura eccedente i limiti consentiti.
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della decisione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova dell’assunzione di alcolici e, con un secondo motivo, la nullità della sentenza impugnata per il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerando del tutto generiche e versate in fatto le censure concernenti l’inquadramento dei fatti nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e, più in generale, lo stato di ebbrezza dell’imputato al momento del sinistro.
Quanto al decorso temporale tra l’incidente stradale e l’alcoltest, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze in grado di privare l’accertamento della sua valenza dimostrativa, con la precisazione che il solo intervallo di tempo tra la guida e l’espletamento dell’accertamento non integra una circostanza utile a tal fine (Sez. 4, n. 50973 del 2017, Denicolò, Rv. 271532).
Le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, sono state reputate investire profili del giudizio rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito. In particolare, la Corte territoriale ha fornito una congrua e adeguata motivazione della ritenuta penale responsabilità, esente da vizi logici e coerente con le risultanze istruttorie e le massime di esperienza.
In tema di giudizio di cassazione, la Corte ha ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (da ultimo, Sez. 5, n. 5465 del 2020, Rv. 280601). Infine, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata ritenuta esclusa dal rilevato disvalore oggettivo della condotta, apprezzato con argomentazione priva di incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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