Termine per impugnare e decorrenza dal deposito della sentenza di patteggiamento (Cass. pen. n. 21727 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni per proporre impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronunciata in esito a udienza predibattimentale svolta in camera di consiglio, decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. L’eventuale mancato deposito contestuale della motivazione e l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine per il deposito stesso non determinano alcuna nullità della sentenza né incidono sulla decorrenza del termine per impugnare, che resta ancorata all’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito. È pertanto inammissibile per tardività il ricorso proposto oltre tale termine.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, emessa in data 24 giugno 2025, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. La sentenza era stata depositata il 1° luglio 2025, con comunicazione dell’avviso di deposito al Procuratore ricorrente in data 2 luglio 2025. Il ricorso veniva proposto il 4 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata era stata emessa in esito a udienza predibattimentale, che ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen. si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Da tale natura del procedimento discende l’applicabilità del termine di quindici giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale.
La Corte ha quindi affrontato la questione della decorrenza di tale termine, affermando il principio per cui la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla pronuncia. In caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni decorre comunque dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa.
A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 – 02, nonché la pronuncia Sez. 5, n. 7417 del 20/11/2024, dep. 2025, che hanno chiarito come l’eventuale mancato rispetto del termine indicato per il deposito della motivazione non possa incidere sulla decorrenza del termine per impugnare, che resta ancorato alla comunicazione dell’avviso di deposito.
Nel caso di specie, il termine di quindici giorni, decorrente dal 2 luglio 2025, data di comunicazione dell’avviso di deposito al Procuratore ricorrente, era scaduto il 17 luglio 2025. Il ricorso proposto il 4 settembre 2025 risultava quindi tardivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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