Pene sostitutive: il giudice può rigettare la richiesta in base ai precedenti penali (Cass. pen. n. 27323 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché tale valutazione sia sorretta da motivazione specifica, puntuale e concreta. Il diniego è legittimo quando dai precedenti emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi di non recidivanza e alla capacità della misura di assolvere alla funzione rieducativa che le è propria. Il pericolo di mancato adempimento degli obblighi pecuniari conseguenti alla sostituzione costituisce argomento ancillare e secondario, non dirimente, nel giustificare il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7 e comma 2-sexies, cod. strada, escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53, legge n. 689/1981. La Corte di Appello di Firenze, adita dall’imputato, aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale. In particolare, assumeva lo sviamento della funzione preventiva e riabilitativa dell’istituto e la sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, sostenendo che il ritenuto pericolo di mancato adempimento agli obblighi conseguenti alla sostituzione fosse argomentato in termini apparenti e congetturali, sulla base di una pretesa incapacità patrimoniale non dimostrata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, in quanto tesi a ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori non consentita in sede di legittimità. Le censure relative ad asserite carenze argomentative non sono proponibili nel giudizio di legittimità quando la struttura razionale della decisione sia sorretta da un logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.
Il Collegio ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, ove, avvalendosi della discrezionalità riconosciuta dall’art. 58, legge n. 689/1981, ha ritenuto che i numerosi e gravi precedenti specifici del ricorrente, unitamente alla violazione della stessa specie, non consentissero di riconoscere il beneficio. Tale valutazione è stata operata sia con riferimento ai profili di meritevolezza, sulla base dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., sia in ragione dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva di non recidivanza nel reato.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte. La Corte ha richiamato i precedenti di Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025 e Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025.
Nel caso di specie, il richiamo al numero e alla gravità dei precedenti penali, di cui uno specifico, e la valorizzazione della sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno espresso un giudizio prognostico fortemente negativo in ordine all’utilità della misura sostitutiva. Il pericolo di mancato adempimento agli obblighi pecuniari, cui si riferiva il motivo di ricorso, è stato invece considerato argomento ancillare e secondario, non dirimente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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