Rilevanza della donazione indiretta nell’accertamento sintetico (Cass. civ. n. 6904 del 02.03.2022)
Principi di diritto (Massima)
La donazione indiretta si configura quando l’acquisto di un immobile avviene con risorse fornite da un terzo per spirito di liberalità, realizzandosi l’attribuzione gratuita quale effetto indiretto di un negozio oneroso corrispondente alla reale volontà delle parti. Essa si differenzia dalla simulazione, poiché non è contraria alla causa del negozio posto in essere, ma persegue una finalità ulteriore di arricchimento. Alla donazione indiretta non si applicano i limiti alla prova testimoniale previsti per i contratti e la simulazione. Il ricorso per cassazione che, denunciando formalmente la violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del merito è inammissibile.
Il Fatto
La contribuente impugnava alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2005-2008, con i quali l’Ufficio rettificava il reddito con metodologia sintetica ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base di un incremento patrimoniale emerso nel 2008 e “spalmato” anche sugli anni precedenti. La contribuente sosteneva che tale incremento derivava da una permuta immobiliare del padre, il quale aveva ceduto un’area edificabile a una società, con successiva nomina della figlia e dei fratelli quali acquirenti nel contratto definitivo. I giudici di merito accoglievano le ragioni della contribuente, qualificando il trasferimento come donazione indiretta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In primo luogo, la deduzione della simulazione per “esigenze familiari” non coglieva la ratio decidendi, poiché il giudice di appello aveva accertato una donazione indiretta, istituto distinto dalla simulazione in quanto il negozio oneroso è reale e produce l’effetto liberale in via indiretta, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1986/2016, Cass. n. 4015/2004).
La Corte ha precisato che alla donazione indiretta non si applicano i limiti alla prova testimoniale previsti per i contratti e per la simulazione, superando così la censura dell’Ufficio sulla congruità del corredo probatorio (Cass. n. 19400/2019).
In secondo luogo, il ricorso è inammissibile perché, pur denunciando formalmente la violazione delle norme sull’accertamento sintetico, mirava a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, in linea con i principi espressi da Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 31546/2019.
Nota della Redazione
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