Consulente finanziario che raggira il cliente: è truffa, non peculato, e scatta l’abuso di prestazione d’opera (Cass. pen. Sez. VI n. 13502 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera, di cui all’art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che, pur se fondati sulla sola fiducia, comportino, a qualsiasi titolo, non una facoltà, ma un vero e proprio obbligo di “facere”, essendo irrilevante la natura privatistica o pubblicistica della relazione intercorrente tra soggetto agente e persona offesa. (Fattispecie relativa al delitto di truffa posto in essere, in danno di un cliente, da un consulente finanziario, dipendente di Poste Italiane s.p.a.). (Rv. 289887-02)
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. di Brindisi, di un consulente finanziario dipendente della società di servizi postali per più episodi di truffa aggravata e sostituzione di persona, aggravate dall’abuso di prestazione d’opera e dal nesso teleologico, e per peculato aggravato, con conferma delle statuizioni civili in favore delle persone offese. In particolare, l’imputato aveva indotto un cliente a credere di avere sottoscritto un investimento di 30.000 euro, trattenendo 1.000 euro come falso corrispettivo e versando i restanti 29.000 euro su un libretto intestato al cliente ma aperto a sua insaputa, con firma falsificata, di cui l’imputato conosceva i codici di accesso; i successivi prelievi e ricariche da quel libretto erano stati qualificati come peculato.
L’imputato ha proposto ricorso con tre motivi: la correzione di un errore materiale nel dispositivo; il mancato assorbimento del peculato nella truffa, trattandosi della medesima condotta; l’erroneo riconoscimento dell’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera, che secondo la difesa opera solo nei rapporti di dipendenza, mentre semmai sarebbe stata pertinente l’aggravante dell’art. 61, n. 9, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha accolto il ricorso nei limiti del secondo motivo. Sul primo, è sufficiente dare atto che la correzione era già stata disposta dalla Corte d’appello. Sul secondo, la Corte richiama il criterio distintivo tra peculato e truffa aggravata confermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 34036 del 2025): rileva il modo in cui il funzionario acquista il possesso del denaro. Il peculato presuppone una disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell’ufficio o del servizio, anteriore all’impossessamento; la truffa richiede artifici e raggiri che inducono la vittima a trasferire il possesso del bene. Non conta la precedenza cronologica della frode rispetto all’appropriazione, ma la fonte del possesso.
Nel caso, la disponibilità lecita della somma prima dell’impossessamento non esisteva: l’acquisizione dei 29.000 euro era avvenuta esclusivamente per effetto della condotta decettiva, mediante un conto mai nella disponibilità dell’ignaro intestatario. I primi prelievi risalgono all’immediatezza dell’apertura del conto, alla quale erano evidentemente preordinati. È quindi artificioso frammentare un’operazione appropriativa finalisticamente unitaria, le cui modalità erano definite ab initio: il fatto contestato come peculato resta assorbito nella truffa aggravata.
Il terzo motivo è infondato. Il precedente invocato dalla difesa riguarda l’abuso di relazioni di autorità, ipotesi diversa da quella contestata, che è l’abuso di prestazione d’opera. Secondo l’indirizzo consolidato (Sez. 6, n. 11631 del 2020; Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. 2, n. 25912 del 2018), questa nozione comprende, oltre al contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere e instaurino un rapporto di fiducia idoneo ad agevolare il fatto, a prescindere dalla natura privatistica o pubblicistica della relazione.
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo relativo al peculato, perché assorbito nella truffa, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Lecce per la rideterminazione della pena principale e la rivalutazione delle pene accessorie. È stato dichiarato irrevocabile l’accertamento di responsabilità per gli altri capi, con condanna dell’imputato alle spese sostenute nel giudizio di legittimità da due parti civili.
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Nota della Redazione
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