Cessazione della concessione per ritardato pagamento del canone (TAR Puglia n. 1 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza della concessione di suolo pubblico è legittima quando il concessionario abbia versato il canone con ritardo rispetto alla scadenza pattuita, qualora le clausole negoziali prevedano il pagamento annuale e anticipato e sanzionino con la decadenza il mancato pagamento del canone dovuto. L’atto amministrativo plurimotivato non è annullabile se anche una sola delle ragioni addotte dall’Amministrazione risulta fondata e idonea a sorreggerlo. Il vizio di eccesso di potere per sviamento esige la prova di una divergenza tra l’atto e la sua funzione tipica, non potendo desumersi da semplici supposizioni o dalla mera contestualità con altre vicende. È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il divieto di prosecuzione di un’attività commerciale quando l’esercizio di essa postuli la vigenza di una concessione già legittimamente revocata.
Il Fatto
Un operatore commerciale, titolare di una concessione di suolo pubblico per la gestione di un chiosco, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione e intimato il rilascio dell’immobile, deducendo l’inesistenza del debito e lo sviamento del potere, avendo l’Amministrazione agito dopo un decreto ingiuntivo ottenuto dal privato per il rifacimento dell’area. Con successivo ricorso, lo stesso soggetto impugnava il divieto di prosecuzione dell’attività di friggitoria da asporto, dichiarata con nuova S.C.I.A., contestando la violazione dei provvedimenti cautelari già emessi dal giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, esaminando congiuntamente le due vicende. In relazione al primo gravame, il Collegio ha respinto la censura con cui il ricorrente negava la sussistenza dei presupposti della decadenza, rilevando che il provvedimento impugnato era sorretto da plurime ragioni: il mancato pagamento del canone unico patrimoniale, il mancato versamento del canone concessorio e l’omessa allegazione dei documenti fiscali per i lavori di ristrutturazione. Trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente la fondatezza di una sola motivazione per escludere l’annullamento dell’atto.
Quanto al canone concessorio, la Corte ha accertato che il concessionario aveva versato in un’unica soluzione gli importi delle annualità pregresse e non aveva corrisposto il canone per l’anno in corso, in violazione dell’art. 10, lett. b), della concessione che imponeva il pagamento annuale e anticipato, e dell’art. 18 che ricollegava alla mora l’effetto decadenziale. Il ritardato adempimento, pacifico tra le parti, integrava la fattispecie negoziale della decadenza, rendendo legittimo il provvedimento comunale.
Il Collegio ha poi escluso il vizio di eccesso di potere per sviamento, osservando che la prova della divergenza tra atto e funzione tipica deve essere rigorosa e non può desumersi dalla sola vicinanza temporale con il decreto ingiuntivo ottenuto dal privato. L’atto risultava coerente con la disciplina pattizia e con l’interesse pubblico a non mantenere un rapporto concessorio con un soggetto inadempiente.
L’accertata legittimità della decadenza ha comportato la declaratoria di improcedibilità del secondo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: l’attività commerciale dichiarata con la S.C.I.A. presupponeva la disponibilità dell’area oggetto di concessione, ormai venuta meno, rendendo inutile l’eventuale annullamento del divieto di prosecuzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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