Graduatorie concorsuali integrate ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 45/2025: il decesso dell’idoneo non comporta la perdita del posto (TAR Sardegna n. 894 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 45/2025 configura un meccanismo di ampliamento oggettivo della graduatoria concorsuale, correlato ai posti messi a concorso e non alla posizione personale del singolo candidato. La quota integrativa del 30% permane per l’intera durata di efficacia della graduatoria e deve essere attribuita secondo l’ordine meritocratico risultante dalla procedura. Il venir meno, per decesso, dell’idoneo originariamente individuato non determina la perdita del posto aggiuntivo, ma lo scorrimento in favore del candidato immediatamente successivo utilmente collocato. L’opposta interpretazione si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione della previsione legislativa e nella frustrazione della sua ratio, finalizzata ad ampliare il bacino dei candidati utilizzabili per le future immissioni in ruolo.
Il Fatto
Una docente, collocata in posizione immediatamente successiva alla prima degli idonei nella graduatoria del concorso per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, impugnava il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva disposto l’integrazione della graduatoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 45/2025, inserendo una candidata risultata tuttavia già deceduta al momento dell’adozione del provvedimento.
L’aspirante segnalava all’amministrazione il decesso e domandava la rettifica della graduatoria con il proprio inserimento, ma l’istanza veniva respinta con una nota a mezzo posta elettronica, nella quale si affermava che, in caso di rinuncia o decesso dell’idoneo, «il posto viene perso». Avverso tale determinazione proponeva ricorso deducendo violazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 45/2025 e dell’art. 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale escludeva il carattere satisfattivo del provvedimento sopravvenuto con cui l’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva disposto l’inserimento con riserva della ricorrente nell’elenco degli idonei, rilevando che l’interesse alla decisione di merito permaneva in ragione della natura precaria e condizionata dell’inserimento stesso.
Nel merito, il Collegio disattendeva la tesi dell’amministrazione secondo cui il posto integrativo sarebbe definitivamente perduto per effetto del decesso del candidato individuato. L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 45/2025 configura, infatti, un ampliamento oggettivo della graduatoria: la quota aggiuntiva è correlata ai posti messi a concorso, non alla posizione personale dell’idoneo, e deve essere attribuita secondo l’ordine meritocratico per l’intero periodo di efficacia della graduatoria.
Assumeva inoltre rilievo decisivo la circostanza che il decesso fosse già intervenuto al momento dell’adozione del decreto di integrazione. Non veniva quindi in rilievo una fattispecie di scorrimento successivo al venir meno dell’idoneo, ma la necessità di rideterminare la graduatoria una volta emersa l’impossibilità per la candidata originariamente individuata di beneficiare dell’inserimento, senza alterazione della consistenza della quota integrativa.
L’opposta interpretazione, attribuendo alla posizione del singolo idoneo una connotazione strettamente personale, si traduceva in una disapplicazione della previsione di ampliamento e frustrava la finalità della disciplina, orientata ad ampliare il bacino dei candidati per le future immissioni in ruolo. Le ulteriori doglianze restavano assorbite. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non disponevano l’inserimento della ricorrente al primo posto dell’elenco degli idonei.
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Nota della Redazione
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