Incompetenza del dirigente: l’ordinanza di ripristino ambientale spetta solo al Sindaco (TAR Sardegna n. 653 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza ad adottare l’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi è riservata in via esclusiva ed inderogabile al Sindaco dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, quale norma speciale e sopravvenuta che prevale sulla generale attribuzione dirigenziale di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Ne consegue che il provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Tecnico è affetto da incompetenza assoluta, vizio che non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso che la disposizione ivi richiamata non trova applicazione al difetto di attribuzione quando la legge affida il potere ad un organo diverso in ragione di una riserva di competenza. Il vizio di incompetenza ha portata assorbente sulle ulteriori censure, ai sensi di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno, ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune gli aveva ordinato l’allontanamento e lo smaltimento di materiali, la rimozione del tetto in amianto di uno stabile qualificato come abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006.
Il ricorrente ha dedotto, in via pregiudiziale, l’incompetenza assoluta dell’organo firmatario, rilevando che l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Sindaco la competenza esclusiva, non derogabile dall’art. 107 T.U.E.L. e non sanabile ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui l’ordine di rimozione del tetto in amianto sarebbe rimasto definitivo, non essendo stato autonomamente impugnato. Il Collegio ha chiarito che tale ordine deve intendersi incluso nel più ampio ordine di ripristino dello stato dei luoghi ex artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006, con conseguente esclusione di ogni questione inerente alla proposizione di un ricorso cumulativo.
Quanto al merito, il TAR ha ritenuto fondata e dirimente la censura di incompetenza. L’ordinanza impugnata risulta sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico, nonostante l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 attribuisca espressamente e tassativamente al Sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi. La norma configura una vera e propria riserva di competenza in capo al Sindaco, non derogabile dalla clausola generale di attribuzione ai dirigenti di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000.
In applicazione dei criteri di specialità e di successione cronologica, il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2025, n. 2056) secondo cui la norma speciale sopravvenuta prevale sulla disciplina generale. Ha inoltre escluso l’applicabilità della c.d. sanatoria processuale dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, richiamando il diverso indirizzo (C.G.A. Sicilia, 20 settembre 2024, n. 715) per il quale il vizio di incompetenza non è suscettibile di sanatoria neppure per i provvedimenti vincolati.
Il vizio di incompetenza, avente portata assorbente, ha determinato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.