Carta del docente: il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 541 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando l’amministrazione sia obbligata a conformarsi al decisum. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata l’infruttuosa decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convergito nella legge n. 30/1997, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, assegnando un termine per provvedere e nominando sin da subito un commissario ad acta che intervenga in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente, che aveva stipulato contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità specificate, condannando il Ministero all’erogazione della prestazione nelle forme di legge.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non proponeva impugnazione e la sentenza passava in giudicato, venendo notificata all’amministrazione per l’esecuzione. A fronte dell’inerzia protrattasi oltre il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso, inquadrandolo nell’ambito dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Collegio ha accertato il rispetto dei termini processuali e l’infruttuosa decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, non essendo stata allegata alcuna prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, né risultando tale circostanza dalla documentazione versata in atti.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha contestualmente nominato il commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Infine, il TAR ha condannato l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso relativo alla “carta docenti”, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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