Abilitazione forense 2025: acquisizione del verbale integrale della sottocommissione (TAR Abruzzo n. 457 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare concernente l’impugnazione del giudizio negativo riportato in un esame di abilitazione professionale, ove la difesa contesti la tardiva formazione della scheda di valutazione dell’elaborato prodotto in giudizio dall’Amministrazione, il giudice amministrativo è tenuto ad acquisire il verbale integrale della riunione della sottocommissione esaminatrice, completo di tutti gli allegati e delle osservazioni contenenti la motivazione discorsiva della valutazione dei candidati, trattandosi di documentazione indispensabile al fine di apprezzare la fondatezza delle censure dedotte.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, il verbale della riunione della Seconda Sottocommissione degli Esami di Abilitazione alla Professione Forense 2025 presso la Corte di Appello di Cagliari, contenente, per la parte relativa alla prova scritta, il giudizio complessivo negativo, di cui la ricorrente ha dichiarato di aver avuto conoscenza in data 9 aprile 2026. Il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, che si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’udienza camerale, il Ministero resistente ha prodotto in giudizio la scheda di valutazione dell’elaborato scritto della ricorrente in data 18 giugno 2026. La difesa della candidata ha sollevato contestazioni in merito alla data di formazione di tale scheda, instando per l’acquisizione della documentazione integrale relativa alla correzione dell’elaborato.
Il Collegio ha ritenuto necessario, al fine di apprezzare la fondatezza delle censure specificate nel primo motivo di ricorso, acquisire il verbale integrale della riunione della sottocommissione, nella quale si è proceduto alla correzione dell’elaborato scritto della ricorrente. Tale acquisizione è stata disposta con riferimento al verbale completo di tutti gli allegati, incluse le osservazioni contenenti la motivazione discorsiva della valutazione dei candidati.
L’incombente istruttorio è stato ordinato con termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della documentazione da parte del Ministero della Giustizia, con rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 30 luglio 2026. Il Tribunale ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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