Ottemperanza per il risarcimento del danno liquidato al lordo della retribuzione (TAR Abruzzo n. 173 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia quando siano state liquidate in favore della parte vittoriosa, sia quando siano state liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, conv. con mod. in l. n. 30/1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione presso la sua sede reale, e non anche dalla notifica effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile il risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa, come la perdita dell’identità sociale, che è costituzionalmente garantita dall’art. 4 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante di scuola statale secondaria, era stata collocata in pensione d’ufficio a decorrere dal 1° settembre 2014 per il compimento dell’età di 65 anni. A seguito del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avezzano, era stata accertata l’illegittimità del pensionamento e il Ministero era stato condannato al risarcimento del danno nella misura di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Corte d’Appello di L’Aquila, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato il risarcimento in 12 mensilità.
In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione aveva corrisposto alla lavoratrice la somma di € 18.941,63, calcolata al netto dell’IRPEF, mentre nulla era stato pagato al difensore antistatario per le spese di lite liquidate nei due gradi di giudizio. Entrambi proponevano quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda della lavoratrice, rilevando che la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila non aveva riconosciuto soltanto il risarcimento delle conseguenze dannose per la perdita del trattamento retributivo, ma aveva espressamente valorizzato la perdita della identità sociale della ricorrente, costituzionalmente garantita e non suscettibile di compensazione. Tale natura del danno, non ristorativa della mancata percezione di redditi ma riparatoria di un pregiudizio di natura diversa, comporta l’esclusione dell’imponibilità delle relative somme e, conseguentemente, l’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere l’importo al lordo dell’IRPEF. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, mentre ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa non è imponibile.
Con riferimento alla posizione del difensore antistatario, il Collegio ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite, sia in favore della parte sia in favore del difensore. La domanda è stata accolta limitatamente alle spese liquidate dalla sentenza d’appello, essendo stato dimostrato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Per la sentenza di primo grado, invece, la notifica era stata effettuata esclusivamente all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso la sede reale dell’Amministrazione, con la conseguenza che il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere e la domanda è stata respinta per difetto del presupposto processuale.
Il TAR ha infine nominato un Commissario ad acta per l’eventualità di perdurante inottemperanza, ma ha respinto la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo la misura sproporzionata rispetto allo scopo, in ragione della natura del credito e della fissazione di un termine ragionevole per l’adempimento. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.