Notifica del ricorso ai controinteressati e integrazione del contraddittorio (TAR Campania n. 5013 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire deve essere notificato, a pena di inammissibilità, anche ai soggetti che abbiano presentato l’istanza che ha dato impulso all’esercizio del potere di autotutela, qualora essi possano qualificarsi come controinteressati. Sul punto, il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio la relativa eccezione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., per consentire alle parti di dedurre. L’accertamento della sussistenza di un valido contraddittorio costituisce presupposto processuale la cui verifica precede ogni altra questione di merito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il dirigente comunale aveva disposto l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, rilasciato nel 2019 e mai notificato né comunicato. Nel ricorso venivano altresì impugnati l’atto di avvio del procedimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ogni altro atto presupposto e connesso.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti, rilevava che il ricorso non risultava notificato ai soggetti autori dell’istanza che aveva determinato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire. Tali soggetti, secondo il Tribunale, potevano rivestire la qualità di potenziali controinteressati al ricorso e pertanto avrebbero dovuto essere evocati in giudizio.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di sollevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per violazione delle regole sul contraddittorio di cui agli artt. 27 e 41 c.p.a., sottoponendola all’attenzione delle parti. Tale rilievo anticipato consente alle parti di interloquire prima della decisione definitiva.
Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di acquisire la sentenza integrale del Tribunale di Nola del 6.5.2026, di assoluzione di un professionista coinvolto nella vicenda, della quale era stato depositato il solo dispositivo. L’acquisizione è stata ritenuta necessaria per la compiuta valutazione del thema decidendum.
In considerazione degli incombenti istruttori e processuali disposti, il Tribunale ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 7 aprile 2027, assegnando i termini per il deposito di memorie e documenti secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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