Il rinnovo del CCNL preannunciato non è circostanza imprevedibile ai fini del riequilibrio contrattuale (TAR Lombardia n. 2682 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un rinnovo del CCNL di categoria, benché ravvicinato al precedente, non integra la “circostanza imprevista e imprevedibile” che legittima la modifica del contratto di appalto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 quando la sua intervenienza risulti preannunciata o comunque prevedibile secondo il canone della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. La variazione del costo della manodopera non altera l’oggetto o l’ambito dell’appalto, ma comporta adeguamenti imposti dalla regolazione del mercato del lavoro, sicché la relativa iniziativa dell’appaltatore esula dall’ambito applicativo della citata disposizione, finalizzata a individuare le modifiche consentite alla pubblica amministrazione senza nuova gara, non già a garantire il riequilibrio dei prezzi contrattuali divenuti non più remunerativi. La posizione di chi chiede la rideterminazione delle condizioni economiche per un evento verificatosi prima dell’aggiudicazione ha consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il Consorzio aggiudicatario dei lotti nn. 3 e 4 di una gara indetta da ARIA S.p.A., quale soggetto aggregatore, per l’affidamento del servizio di guardiania in favore degli enti del servizio sanitario regionale, chiedeva la rideterminazione delle condizioni economiche della convenzione quadro. A fondamento dell’istanza, il Consorzio deduceva l’intervenuto duplice ravvicinato rinnovo del CCNL di categoria — il primo del 30.5.2023, il secondo del 16.2.2024 — che aveva incrementato in misura significativa il costo della manodopera rispetto all’offerta formulata, rendendone insostenibile l’esecuzione. ARIA, con nota del 21.11.2024, respingeva l’istanza richiamando la clausola dell’art. 7 della convenzione che subordina la revisione dei prezzi al decorso di dodici mesi dalla stipula. Il Consorzio impugnava il diniego deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle norme sul riequilibrio contrattuale, nonché domandando l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dei corrispettivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. La controversia, incentrata sulla mancata rideterminazione delle condizioni economiche successiva a un evento verificatosi prima dell’aggiudicazione, attiene a una posizione di interesse legittimo: nel momento del secondo rinnovo contrattuale era ancora in corso il procedimento di scelta dell’aggiudicatario e residuava il potere amministrativo di ARIA di individuarlo sulla base delle condizioni economiche poste a confronto concorrenziale. Il Collegio precisa che la nozione di giurisdizione generale di legittimità va delineata secondo il criterio del petitum sostanziale, che radica la giurisdizione amministrativa allorché si lamenti il cattivo uso del potere.
Respinte le ulteriori eccezioni di rito — irricevibilità, carenza di legittimazione, difetto di specificità e mancata notifica alle ASST, non qualificabili come controinteressati — il TAR passa al merito. Rigetta il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: la nota del 10.6.2024 aveva già messo il Consorzio nelle condizioni di formulare una successiva articolata istanza, sicché la garanzia partecipativa è stata sostanzialmente assicurata.
Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio esclude che la fattispecie rientri nell’ambito dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, la cui finalità è regolare i poteri della committenza pubblica in tema di modifiche contrattuali, distinguendosi dall’istituto della revisione prezzi volto al riequilibrio contrattuale; né risulta applicabile l’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, che postula l’accertamento di variazioni di prezzi di beni indifferenziati da parte dell’autorità indipendente. Il TAR valorizza, inoltre, la portata della c.d. “nota di raccordo” contenuta nel rinnovo del 2023: le parti sindacali avevano concordato incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri retributivi, evidenziando l'”urgenza di aggiornare i livelli retributivi” e la dinamica delle trattative conseguenti a pronunce giurisdizionali. Tale circostanza rendeva il secondo rinnovo prevedibile secondo il canone della diligenza professionale dell’art. 1176, comma 2, c.c., esigendosi dall’operatore esperto un’offerta formulata tenendo conto del verosimile incremento dei corrispettivi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità e parziale novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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