Art. 569 c.c. Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Funzione sussidiaria della norma
L’art. 569 c.c. svolge una funzione sussidiaria all’interno della successione legittima, perché opera solo quando non trovano applicazione le vocazioni prioritarie o concorrenti espressamente richiamate dal sistema: assenza di prole, genitori, fratelli o sorelle e loro discendenti.
La regola centrale: la divisione per linee
La regola centrale della norma è la divisione per linee: se gli ascendenti chiamati sono dello stesso grado, metà dell’eredità va alla linea paterna e metà alla linea materna. La funzione della divisione per linee è impedire che una sola linea familiare assorba l’intera devoluzione quando concorrono ascendenti di uguale prossimità nelle due linee, e perciò il criterio della linea non va confuso con una divisione per capi sull’intero asse.
Esempi di applicazione della divisione per linee
Se sopravvivono i due nonni paterni e i due nonni materni, metà dell’eredità spetta alla linea paterna e metà alla linea materna, con ulteriore riparto interno per capi tra gli ascendenti della medesima linea e del medesimo grado. Se sopravvivono soltanto un nonno paterno e una nonna materna, entrambi dello stesso grado, ciascuno prende la metà dell’eredità, perché il criterio di linea continua a operare sul presupposto della parità di grado.
La prevalenza del grado più vicino
Diversa è la regola quando gli ascendenti sono di grado diverso: prevale l’ascendente di grado più vicino, che esclude quello di grado più remoto, senza che il criterio della linea possa ribaltare tale priorità (art. 76 c.c.). Il criterio del grado viene prima del criterio della linea: se vi è un nonno paterno e un bisnonno materno, il nonno paterno, quale ascendente di grado più vicino, esclude il bisnonno materno, e sarebbe quindi errato dividere l’asse per metà tra linea paterna e materna.
Il sistema misto lineare e graduale
«Il vigente sistema delle successioni legittime ha accolto un sistema misto tra il sistema lineare di tipo latino e quello graduale di tipo germanico: la regola è data dal sistema lineare, che indica la graduatoria degli ordini successori (prima ascendenti, poi ascendenti, infine i collaterali), mentre nell’ambito di ogni ordine la preferenza è regolata dal principio del grado (il parente più prossimo esclude quello più remoto). Dalla congiunta lettura degli artt. 565, 570 e 572 c.c. si ricava con certezza che è principio informatore della disciplina della successione legittima quello per cui i chiamati possano essere esclusivamente parenti, mentre gli affini non sono in alcun modo ricompresi nelle categorie dei successibili ex lege (“adfinitatis iure nulla successio permittitur”). Neppure ricorrono, in concreto, i presupposti per ravvisare delazione successiva per rappresentazione, posto che questa opera solo in favore, in linea retta, dei discendenti del figlio e, in linea collaterale, dei fratelli e sorelle che siano premorti al de cuius. […] Allorquando l’art. 572 c.c. dispone la successione in favore dei parenti senza distinzione di linea sta a significare che non si differenzia, accordando preferenza, tra linea materna e linea paterna né tra parentela ex duplice latere e parentela ex uno latere: non è stabilità, dunque, alcuna equiparazione degli affini ai parenti, trattandosi di categorie ben distinte a livello concettuale ed a finalità pratiche (artt. 74 ss. c.c.). Non vi è, dunque, vocazione legittima in favore degli affini.» (Trib. Avezzano 9/2025)
Casi pratici
Il de cuius muore senza figli, genitori, fratelli o sorelle né loro discendenti, lasciando in vita i quattro nonni: l’eredità si divide a metà tra linea paterna e linea materna, con ulteriore ripartizione per capi all’interno di ciascuna linea, cosicché a ciascun nonno spetta un quarto dell’eredità.
Sopravvivono solo un nonno paterno e una nonna materna, entrambi dello stesso grado: ciascuno riceve la metà dell’eredità.
Sopravvivono un nonno paterno, di secondo grado, e un bisnonno materno, di terzo grado: il nonno paterno, in quanto ascendente di grado più vicino, esclude il bisnonno materno ed eredita per intero, senza alcuna divisione per linee.
In assenza di parenti entro i gradi previsti, un affine del defunto — ad esempio il coniuge di un fratello — non rientra in alcun modo tra i successibili ex lege.
Giurisprudenza
Trib. Avezzano 9/2025 ricostruisce il sistema della successione legittima come modello misto, lineare quanto all’ordine di chiamata delle categorie e graduale quanto alla preferenza interna a ciascuna categoria, escludendo in modo netto gli affini dal novero dei successibili ex lege e la rappresentazione dal caso degli ascendenti, istituto riservato ai discendenti del figlio e ai fratelli o sorelle premorti al de cuius.
Errori frequenti
- Applicare la divisione per linee anche quando gli ascendenti superstiti sono di grado diverso. In tal caso prevale l’ascendente di grado più vicino, non la ripartizione per linea.
- Ritenere che la divisione per linee equivalga a una divisione per capi sull’intero asse. La divisione per linee opera a monte; il riparto per capi avviene solo all’interno di ciascuna linea, tra ascendenti dello stesso grado.
- Considerare gli affini come possibili successibili in assenza di altri parenti. Gli affini non sono mai chiamati ex lege, qualunque sia la situazione familiare del defunto.
- Applicare la rappresentazione a favore degli ascendenti. La rappresentazione opera solo per i discendenti del figlio e per i fratelli o sorelle premorti, non per gli ascendenti.
Cosa fare
Va verificata anzitutto l’assenza di prole, genitori, fratelli o sorelle e loro discendenti, condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 569 c.c.
Va accertato il grado di parentela di ciascun ascendente superstite prima di applicare la divisione per linee: il criterio del grado prevale sempre su quello della linea.
Se gli ascendenti superstiti sono dello stesso grado, va applicata la divisione a metà tra linea paterna e materna, con ulteriore riparto per capi all’interno di ciascuna linea.
Vanno sempre esclusi gli affini dal novero dei successibili, anche in assenza di altri parenti entro i gradi previsti dalla legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.