Art. 586 c.c. Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Funzione di chiusura della norma
La successione dello Stato costituisce, nel sistema della successione legittima, una vocazione successoria di chiusura, perché opera solo quando mancano altri successibili oppure quando i chiamati perdono il diritto di accettare, così evitando che il patrimonio ereditario resti privo di titolare e che i beni divengano senza destinazione giuridica.
I presupposti applicativi
I presupposti applicativi sono, in concreto, l’apertura della successione al momento della morte, l’assenza di successibili entro il sesto grado, oppure la mancata acquisizione dell’eredità da parte dei chiamati per rinuncia, indegnità o prescrizione del diritto di accettare, che resta soggetto al termine decennale.
La prescrizione del diritto di accettare e gli effetti pratici per i creditori
«Nell’eventualità in cui siano trascorsi oltre dieci anni dalla data di apertura della successione — e il diritto di credito non risulti ancora prescritto a tale data —, il patrimonio del de cuius è da considerarsi devoluto allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione/rinuncia dei chiamati. In tale ipotesi, lo Stato è responsabile verso i creditori nei limiti dei beni acquisiti; perciò, il creditore potrà notificare il titolo esecutivo nei confronti dell’Erario dello Stato e dell’Agenzia del Demanio, provvedendo a notificare l’atto di precetto. Nel caso in cui, invece, ci si trovi ancora nel corso del decennio successivo all’apertura della successione, occorrerà preliminarmente eseguire degli accertamenti anagrafici che consentano di individuare i chiamati all’eredità del debitore deceduto, valutando, poi, di esperire: 1) l’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c., la quale consente al creditore di domandare che il Giudice del Tribunale del luogo di apertura della successione ponga un termine, entro il quale i chiamati all’eredità potranno accettare o rinunciare all’eredità. In caso di accettazione, si potrà dar corso alle attività esecutive in danno dell’erede. In caso di rinuncia, così come se nessuno dovesse presenziare per rendere la dichiarazione nel termine fissato, sarà necessario ricorrere alla nomina del curatore dell’eredità giacente di cui all’art. 528 c.c.; 2) il giudizio ordinario per l’accertamento della qualità di erede.» (Trib. Nocera Inferiore 775/2025)
L’acquisto di diritto: una deroga al principio generale
Sul piano della disciplina, l’art. 586 c.c. detta una deroga espressa al principio generale secondo cui l’eredità si acquista con l’accettazione, poiché per lo Stato l’acquisto si opera di diritto, senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinuncia.
La responsabilità limitata dello Stato per i debiti ereditari
La responsabilità dello Stato per debiti ereditari e legati è limitata ex lege al valore dei beni acquistati, sicché la responsabilità è intra vires e non richiede il previo ricorso al beneficio d’inventario, trattandosi di un limite connaturato alla posizione del successore pubblico.
La distinzione dall’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente
In rapporto all’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, l’istituto non coincide con l’acquisto ereditario né lo presuppone, perché opera in una fase in cui la successione non è ancora definitivamente aperta sotto il profilo della certezza della morte. I soggetti immessi nel possesso hanno funzione amministrativa e rappresentativa dell’assente, e tale assetto può rilevare anche rispetto allo Stato quale successibile finale solo in mancanza di altri chiamati, ma non comporta ancora acquisto ereditario statale (Trib. Catania 4751/2024; Trib. Torino 3526/2025; Trib. Nocera Inferiore 775/2025; Trib. Asti 689/2024; Trib. Verbania 181/2025; Trib. Ancona 376/2025).
Casi pratici
Un creditore del defunto verifica che sono trascorsi oltre dieci anni dall’apertura della successione, senza che alcun chiamato abbia accettato l’eredità, e che il proprio credito non è ancora prescritto: il patrimonio si considera devoluto allo Stato per intervenuta prescrizione del diritto di accettare, e il creditore può agire notificando titolo esecutivo e precetto all’Erario e all’Agenzia del Demanio.
Lo stesso creditore si trova invece ancora nel corso del decennio dall’apertura della successione: deve prima individuare i chiamati tramite accertamenti anagrafici, e può quindi promuovere l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. per costringerli a dichiarare se accettano o rinunciano, oppure agire con un giudizio ordinario per l’accertamento della qualità di erede.
Nessun chiamato accetta l’eredità e nessuno rinuncia entro il termine fissato dal giudice su istanza del creditore: si procede alla nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c.
Lo Stato acquista un’eredità gravata da debiti superiori al valore dei beni ricevuti: risponde nei confronti dei creditori solo nei limiti del valore dei beni acquistati, senza necessità di alcun beneficio d’inventario.
Una persona è stata dichiarata assente e i suoi eredi presunti sono stati immessi nel possesso temporaneo dei suoi beni: questa situazione non equivale all’apertura della successione né comporta acquisto ereditario, nemmeno a favore dello Stato, perché manca ancora la certezza della morte.
Errori frequenti
- Ritenere che lo Stato debba accettare l’eredità come qualsiasi altro chiamato. L’acquisto si opera di diritto, senza accettazione né possibilità di rinuncia.
- Pretendere dai creditori il soddisfacimento integrale del credito oltre il valore dei beni acquistati dallo Stato. La responsabilità è sempre limitata intra vires.
- Agire esecutivamente contro l’Erario prima che siano trascorsi i dieci anni dall’apertura della successione, senza aver individuato i chiamati. Nel corso del decennio occorrono prima accertamenti anagrafici o l’actio interrogatoria.
- Confondere l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente con l’apertura della successione e l’eventuale devoluzione allo Stato. Sono situazioni giuridicamente distinte.
- Ritenere necessario il beneficio d’inventario per far valere la responsabilità limitata dello Stato. Si tratta di un limite di legge, non condizionato a tale adempimento.
Cosa fare
Va verificata l’assenza di successibili entro il sesto grado, oppure la mancata accettazione dell’eredità da parte dei chiamati per rinuncia, indegnità o prescrizione del diritto di accettare.
Se sono trascorsi oltre dieci anni dall’apertura della successione e il credito non è prescritto, va notificato il titolo esecutivo e l’atto di precetto all’Erario e all’Agenzia del Demanio.
Se si è ancora nel corso del decennio, vanno eseguiti preliminarmente accertamenti anagrafici per individuare i chiamati, valutando poi l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o il giudizio ordinario per l’accertamento della qualità di erede.
In caso di mancata accettazione o rinuncia da parte dei chiamati nel termine fissato, va richiesta la nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c.
Va tenuta distinta l’ipotesi dell’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente dall’apertura della successione e dall’eventuale devoluzione allo Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.