Art. 599 c.c. Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.
Funzione antielusiva della norma
L’art. 599 c.c. ha una funzione eminentemente antielusiva: serve a impedire che le incapacità a ricevere per testamento ancora operative vengano aggirate mediante l’intestazione della disposizione a un beneficiario solo apparente, così da far pervenire il vantaggio al soggetto incapace in via indiretta anziché diretta.
Le incapacità presidiate
Il divieto opera a presidio delle incapacità a ricevere previste dagli artt. 592, 593, 595, 596, 597 e 598 c.c.: la disposizione formalmente intestata a un terzo, ma sostanzialmente diretta a favore di uno di questi soggetti incapaci, è nulla allo stesso modo della disposizione diretta.
Le persone reputate interposte
La norma individua una presunzione: sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace. Per questi soggetti l’interposizione opera in forza della sola qualità familiare, senza necessità di provare in concreto l’intento elusivo.
Errori frequenti
- Ritenere che l’interposizione debba sempre essere provata caso per caso. Per padre, madre, discendenti e coniuge dell’incapace, la legge reputa l’interposizione, senza richiedere la prova dell’intento elusivo.
- Considerare valida la disposizione per il solo fatto di essere formalmente intestata a un soggetto capace. Se il beneficiario formale rientra tra le persone reputate interposte, la disposizione è nulla al pari di quella diretta all’incapace.
Cosa fare
Va verificato se il beneficiario formale della disposizione rientri tra i soggetti reputati interposti dalla norma (padre, madre, discendenti, coniuge dell’incapace).
Va accertato se la disposizione a favore del presunto interposto sia stata fatta congiuntamente con l’incapace, circostanza che non esclude l’operatività della presunzione.
Nota della Redazione
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