Rinuncia al ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere: estinzione e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 13762 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza che il collegio debba pronunciarsi nel merito delle censure proposte. L’estinzione consegue alla manifestazione di volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione, purché essa sia intervenuta prima della decisione e non vi sia opposizione delle altre parti costituite. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta integralmente per ragioni di equità, trattandosi di esito processuale che prescinde dall’esito della controversia e che non comporta una soccombenza virtuale delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva negato la domanda di nuova concessione per variazione dell’occupazione di suolo pubblico permanente in Borgo Pio, a servizio del locale commerciale sito nel medesimo comprensorio. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società ha maturato la scelta di non coltivare ulteriormente l’impugnazione.
Con memoria notificata il 1° giugno 2026 e depositata il successivo 3 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. L’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha manifestato opposizione alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della volontà abdicativa della parte ricorrente, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione. Il riferimento normativo è l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che qualifica la rinuncia come causa tipica di estinzione del giudizio, nonché gli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. che ne disciplinano le modalità procedurali.
La pronuncia si è limitata a dare atto dell’intervenuta rinuncia, senza alcun esame nel merito delle censure originariamente dedotte. Tale soluzione risulta coerente con il principio per cui la rinuncia, espressione della disponibilità della parte sull’azione, preclude ogni valutazione circa la fondatezza delle doglianze, determinando la definitiva chiusura del processo senza contraddittorio sostanziale sulla questione controversa.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione per ragioni di equità. La scelta compensativa si giustifica in considerazione del fatto che l’estinzione per rinuncia non presuppone una valutazione di soccombenza e che, pertanto, non sussistono elementi oggettivi per addossare gli oneri processuali all’una o all’altra parte. La cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto della ricorrente rende equo non gravare la controparte delle spese del procedimento.
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Nota della Redazione
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