Registrazione a debito delle sentenze civili di condanna al risarcimento per fatti costituenti reato: onere del cancelliere e tutela del danneggiato (Cass. civ. Sez. 5 n. 1086 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la fattispecie di cui all’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 – relativa alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – non richiede, nel regime antecedente alla novella di cui all’art. 7-quater d.l. n. 193/2016, alcuna specifica istanza della parte interessata, essendo la registrazione a debito un obbligo gravante per legge sul cancelliere dell’ufficio giudiziario. L’inerzia del cancelliere non può alterare il contenuto precettivo della norma, fondata su ragioni etico-morali, e la sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito può essere fatta valere dal contribuente in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione. Ne consegue che non opera il principio di solidarietà passiva di cui all’art. 57 del medesimo d.P.R., gravando l’imposta esclusivamente sul danneggiante, nei cui confronti può essere recuperata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una banca in liquidazione coatta amministrativa un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro, nella misura di € 1.877.425,00, in ragione della omessa registrazione di una sentenza della Corte di Appello che aveva condannato in solido gli amministratori e i sindaci della stessa banca al risarcimento dei danni in suo favore. La contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che la sentenza, in quanto di condanna al risarcimento per fatti configurabili come reato, dovesse essere registrata a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità della questione in quanto nuova e la violazione dell’art. 59 del T.U. registro, sostenendo che la richiesta di registrazione a debito spettasse unicamente al cancelliere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, rilevando che tale potere è riservato al giudice a quo ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. e, per il processo tributario, dell’art. 62-bis d.lgs. n. 546/1992.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, la Corte lo ha ritenuto infondato, avendo il giudice di secondo grado adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, in particolare la non configurabilità di una mutatio libelli nel richiamo alla norma in questione.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che vi sia stato un ampliamento del thema decidendum, atteso che la contribuente si era limitata a invocare l’operatività ex lege del regime di registrazione a debito, a titolo di mera difesa, senza introdurre nuovi motivi di impugnazione dell’atto impositivo. In questo senso, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti, con il solo limite di non alterare il petitum o la causa petendi.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 si riferisce genericamente a tutte le sentenze, civili o penali, di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti che possano astrattamente configurare un reato, non essendo necessario che si sia svolto un giudizio penale. Tale interpretazione, coerente con la ratio della norma (non gravare il danneggiato di ulteriori spese), comporta che l’imposta gravi solo sul soggetto condannato al risarcimento, senza che operi il vincolo di solidarietà tra le parti processuali.
La Corte ha inoltre precisato che la mancata richiesta di registrazione a debito da parte del cancelliere non può pregiudicare il diritto del contribuente, potendo la sussistenza dei relativi presupposti essere accertata dal giudice tributario in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione. La novella del 2016, che ha introdotto una procedimentalizzazione della richiesta, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, relativa a una sentenza anteriore.
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Nota della Redazione
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