Indeducibilità costi da reato e aliquote IVA sui fabbricati abusivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 2718 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indeducibilità dei costi da reato, ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, la contestazione di una pluralità di reati, alcuni dei quali delitti e altri contravvenzioni, non comporta che dall’eventuale unicità del disegno criminoso discenda automaticamente l’indeducibilità dell’intero insieme dei costi. Deve aversi riguardo alla specifica frazione di costi riferibile a ciascun reato, con indeducibilità solo per quelli riferibili ai delitti. L’insegnamento sui costi “utilizzati” per il delitto presuppone un nesso di costitutiva derivazione, non ravvisabile tra la corruzione e la successiva lottizzazione abusiva. In materia di aliquote IVA, l’agevolazione richiede l’accertamento dell’effettiva destinazione, con possibile disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di costruzioni, realizzava un complesso turistico in forza di un accordo di programma che imponeva vincoli di destinazione turistico-alberghiera e divieti di alienazione. Le successive convenzioni attuative, ritenute difformi, consentivano invece l’alienazione delle singole unità a uso abitativo, con applicazione di aliquote IVA ridotte. A seguito di indagini della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento contestando l’indeducibilità dei costi di realizzazione in quanto connessi a reato e l’indebita applicazione di aliquote agevolate. La Commissione tributaria provinciale annullava l’avviso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, che ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i tre motivi di ricorso. Il primo riguarda l’indeducibilità dei costi da reato. La CTR aveva escluso l’applicabilità della disciplina ai costi connessi alla lottizzazione abusiva, trattandosi di contravvenzione, non di delitto. L’Agenzia sosteneva che l’unicità del disegno criminoso con i delitti di corruzione e truffa imponesse l’indeducibilità. La Corte rigetta il motivo, osservando che l’avviso di accertamento non rappresentava la sussistenza di una consustanzialità dei tre reati e che l’unicità del disegno criminoso non determina la riferibilità automatica di tutti i costi alla complessiva attività illecita. Deve aversi riguardo alla qualificazione della specifica attività e quindi alla contravvenzione, con conseguente esclusione dell’indeducibilità.
Il secondo motivo, relativo alle aliquote IVA, è accolto. La Corte richiama il principio per cui l’aliquota agevolata si applica solo se l’unità sia effettivamente utilizzata per esigenze abitative, dovendo ravvisarsi la “destinazione” nell’effettivo impiego e non nella mera indicazione formale. Nel caso di specie, la CTR ha valorizzato il classamento catastale, senza verificare la reale consistenza dei manufatti e la loro conformità all’accordo di programma. La Corte precisa che il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, considerando l’intera filiera gerarchica, e che deve accertare l’effettiva destinazione, anche per le fatture passive, ove la contribuente fosse a conoscenza di elementi valutativi ulteriori.
Il terzo motivo è accolto, ma per ragioni diverse da quelle esposte dal ricorrente. La Corte osserva che le rinunce all’acquisto, trovando fondamento nel contratto, rientrano nelle cause di risoluzione di cui all’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, per le quali non opera il termine annuale. Tuttavia, richiamando la recente giurisprudenza, la nota di variazione non può essere formalizzata sine die, dovendo il diritto alla detrazione essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all’anno di verificazione. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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