Restituzione somme da sentenza cassata al giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 20532 del 21.07.2025)
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata spetta al giudice del rinvio, anche se il giudizio di rinvio non è stato introdotto o si è estinto. La competenza funzionale non torna al giudice ordinario.