Pene sostitutive: legittimo il diniego fondato sulla sola recidiva (Cass. pen. Sez. V n. 22475 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta di sostituzione facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte. Non è quindi indispensabile il ricorso a informazioni diverse da quelle desumibili dal certificato del casellario giudiziale, a condizione che il giudizio sulla richiesta di sostituzione sia frutto di una valutazione complessiva, ragionata e proiettata verso il futuro e non si esaurisca nel mero riferimento alla condizione di recidivanza del reo.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 14 marzo 2025, aveva accertato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di furto in abitazione, riconoscendo il vincolo della continuazione rispetto ad analogo reato oggetto di diversa sentenza e revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso.
Con motivi nuovi l’appellante aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello ha rigettato la richiesta valorizzando i gravi e plurimi precedenti penali dell’imputato, gravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per furti in abitazione, e l’impossibilità di formulare una prognosi positiva sul futuro comportamento. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 53-58 della legge n. 689 del 1981 e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un orientamento ormai consolidato: in materia di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni imposte. Richiama, in tal senso, Sez. IV n. 36961 del 09.10.2025 e Sez. V n. 24093 del 13.05.2025.
Non è dunque indispensabile il riferimento a informazioni diverse da quelle desumibili dal certificato del casellario giudiziale, purché il giudizio sulla sostituzione sia frutto di una valutazione complessiva, ragionata e proiettata verso il futuro e non si esaurisca nel mero riferimento alla condizione di recidivanza.
Nel caso concreto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, motivando il diniego non in termini di automatica valorizzazione del solo dato del casellario, ma sulla base di una valutazione concreta della personalità del condannato, desunta dalla gravità, dal numero, dalla specificità e dalla ravvicinata reiterazione dei precedenti, tutti concernenti furti in abitazione.
Il richiamo a numerosi precedenti per reati della stessa indole, unito al fatto che il ricorrente ha continuato a commettere reati anche dopo la condanna precedente e dopo aver fruito della sospensione condizionale, è stato ritenuto idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativo sia sul pericolo di recidiva, sia sull’effettiva capacità del lavoro di pubblica utilità di svolgere, nel caso concreto, una funzione rieducativa. La serialità criminosa, marcata e omogenea, è stata ragionevolmente considerata incompatibile con una prognosi favorevole sulla concreta utilità rieducativa della misura sostitutiva.
Il giudizio del giudice di merito, coerente con i parametri di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e sorretto da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae pertanto al sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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