L’omessa produzione della relata di notifica determina improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15692 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, è manifestazione di autoresponsabilità della parte ed è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.. Qualora la sentenza sia stata notificata, la parte ricorrente ha l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC, senza possibilità di recuperare l’omissione mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. La sanatoria del difetto di produzione non può essere invocata neppure quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata entro il termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, atteso che tale principio presuppone che il ricorso sia proposto tempestivamente, nel rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c..
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli che, accogliendo il gravame della compagnia assicuratrice, aveva riformato integralmente la decisione del Giudice di Pace di Barra (NA), rigettando la domanda attorea e condannando la parte al pagamento delle spese di lite.
Nel ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la ricorrente dichiarava che la sentenza impugnata era stata notificata in data 4/06/2025. Le altre parti del giudizio restavano intimate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la ricorrente ha dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata. Tale dichiarazione, attestando un fatto processuale, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato.
Ne consegue l’onere, sancito dall’art. 369 cod. proc. civ., di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. Tale onere non risultava adempiuto, poiché la ricorrente aveva depositato la copia della sentenza priva della relazione di notificazione, senza che la documentazione fosse prodotta dalle altre parti o acquisita agli atti del fascicolo d’ufficio.
La Corte ha escluso che possa invocarsi il principio enunciato da Cass. 30/04/2019, n. 11386, secondo cui il ricorso è procedibile anche in difetto della produzione della copia autentica della sentenza e della relata di notifica, qualora la notificazione del ricorso si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, la notifica del ricorso alle controparti è avvenuta il 28/29 agosto 2025, a fronte di una sentenza pubblicata il 31/03/2025, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni per impugnare.
La mancata produzione della relata di notifica, unitamente alla tardività della notifica del ricorso rispetto al termine lungo, ha determinato la declaratoria di improcedibilità, con conseguente obbligo per la ricorrente del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, stante la mancata costituzione degli intimati.
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Nota della Redazione
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