Il vizio di ultrapetizione non sussiste se l’appellante ha devoluto il tema della prova dell’evento assicurato (Cass. civ. Sez. 3 n. 10922 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando, essendo stata devoluta con l’atto di appello la questione dell’onere del contraente garantito di provare che l’evento dannoso rientri nella copertura assicurativa, decide anche in senso negativo sull’esistenza dell’evento assicurato. La censura che, sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., miri al riesame dell’apprezzamento del materiale istruttorio o alla diversa valutazione di elementi di prova è inammissibile, non vertendo su un fatto in senso naturalistico ma su un elemento istruttorio. La mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ. su una questione di fatto non è configurabile quando la parte deduca, in realtà, un vizio di valutazione del compendio probatorio già acquisito.
Il Fatto
La società, dopo aver denunciato all’assicuratore il sinistro occorso ad un macchinario di produzione di pellets e aver risarcito il danno alla committente, conveniva in giudizio la compagnia per ottenere l’indennizzo. Il tribunale accoglieva la domanda. La corte d’appello, investita del gravame dall’assicuratore che contestava la riconducibilità del danno alla garanzia, riformava la sentenza e rigettava la domanda. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi, mentre la compagnia è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente le censure, scrutinandole alla luce dei principi che regolano il giudizio di legittimità. In primo luogo, ritiene infondato il motivo con cui si deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando come l’atto di appello avesse espressamente richiamato l’onere del contraente garantito di provare che l’evento dannoso fosse incluso nella copertura. Tale richiamo ha correttamente devoluto alla corte territoriale il tema della prova dell’evento, che questa ha deciso in senso negativo, escludendo la sussistenza della garanzia. La corte aggiunge che il motivo è anche inammissibile, laddove sollecita il riesame del materiale istruttorio.
Quanto alla dedotta nullità per omessa instaurazione del contraddittorio sulla carenza di prova del pagamento del risarcimento, la corte osserva che la ricorrente non lamenta un vizio di omissione di un incombente processuale, ma una diversa valutazione del compendio probatorio, quale l’informativa della Guardia di Finanza. Trattandosi di una censura che investe la scelta del materiale istruttorio, operata dal giudice di merito, il motivo è infondato. La corte ribadisce che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione delle risultanze per ottenere una revisione degli accertamenti di fatto.
I motivi residui, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi, sono dichiarati inammissibili. La corte precisa che le censure non denunciano l’omesso esame di un fatto in senso naturalistico, ma l’apprezzamento di elementi istruttori, come la relazione della Guardia di Finanza o le prove testimoniali. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, tanto più quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato gli atti e ne abbia tratto la convinzione della mancata prova, come nel caso della ritenuta inattendibilità dei testi. Il richiamo alla transazione e alla diversa qualificazione del danno come inadempimento contrattuale, piuttosto che come fatto illecito, integra anch’esso una diversa valutazione di merito, non censurabile.
Il ricorso è pertanto rigettato, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della società intimata.
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Nota della Redazione
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