Fatture per operazioni inesistenti: competenza del giudice del luogo di accertamento (Cass. pen. Sez. II n. 23032 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il luogo di consumazione del reato, quale criterio determinativo della competenza ex art. 8, comma 1, cod. proc. pen., deve essere individuato in base a elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza allo stato degli atti, e può non coincidere con la sede dell’ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali. Quando tale luogo non sia individuabile, non opera il criterio ordinario e la competenza spetta al giudice del luogo di accertamento del reato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, riferibile all’ufficio che ha per primo iscritto la notitia criminis.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di Monza a carico di un indagato per reati fiscali (false fatturazioni) e riciclaggio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice milanese.
Secondo la difesa, la competenza spettava a Roma, sede di una società ritenuta effettiva, mentre la società utilizzatrice delle fatture, con sede a Milano, sarebbe stata fittizia; il primo atto della condotta di riciclaggio si sarebbe consumato nella Capitale. Il ricorrente lamentava inoltre la mancata trasmissione degli atti di indagine nel termine di cinque giorni, l’inutilizzabilità delle intercettazioni per indisponibilità dei supporti audio, l’omessa motivazione su una consulenza tecnica di parte, l’insussistenza del fumus e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, confermando il percorso logico del Tribunale. Il riferimento alla sede romana della società è risultato puramente virtuale, trattandosi di entità solo formalmente effettiva, mentre la contestazione del riciclaggio indicava un “luogo sconosciuto” e una intrapresa criminale svolta tra città diverse da autori con residenze varie. Il primo atto della condotta tipica non è dunque localizzabile a Roma, anche per l’uso sistematico di piattaforme online non riferibili geograficamente alla Capitale.
Esclusa la configurabilità del riciclaggio ai fini della competenza, la Corte ha spostato l’attenzione sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, seconda imputazione in ordine di gravità e unica residua. Anche qui l’imputazione provvisoria indicava un “luogo sconosciuto”. La Corte ha richiamato il precedente Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568, secondo cui il luogo di consumazione va determinato su elementi oggettivi e può non coincidere con la sede dell’ente emittente.
Dall’inapplicabilità dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, coincidente con l’ufficio che ha per primo iscritto la notitia criminis, individuato nella Procura di Monza con indicazione non contestata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la documentazione allegata confuta la tesi difensiva: l’invio degli atti già trasmessi avvenne tempestivamente il 16 dicembre 2025, mentre il verbale dell’interrogatorio, svoltosi il 15 dicembre, fu inviato separatamente. Alla seconda spedizione non si applica il termine decadenziale, poiché l’inefficacia del vincolo ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. opera solo in caso di omessa trasmissione degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare (Sez. 2, n. 10431 del 04/03/2026, Evangelista).
L’eccezione sulla mancata ostensione di ulteriori intercettazioni è stata giudicata infondata: spetta al Pubblico ministero la scelta del materiale da inviare ai fini cautelari, principio ribadito in Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021 e Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021. Quanto alla memoria difensiva non valutata, in assenza di specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo, la doglianza è stata respinta, applicando Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro. Il quinto motivo è stato ritenuto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, richiamandosi le Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino.
Infine, l’ultimo motivo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato: la dismissione delle cariche sociali non è elemento tranquillizzante a fronte di modalità delittuose basate su società inesistenti e strumenti informatici replicabili in ambiente domestico, con richiamo a Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, Hager e Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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