Intercettazioni e autoaccusa non escludono gravità indiziaria per difetto di coordinate spazio-temporali (Cass. pen. Sez. IV n. 24412 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni con cui un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, captate nel corso di un’intercettazione regolarmente autorizzata, hanno integrale valenza probatoria e non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., non essendo assimilabili alle dichiarazioni rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Ai fini della gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., la mancanza di una precisa contestualizzazione spazio-temporale del fatto narrato non priva di per sé il racconto della sua valenza indiziaria, poiché la norma postula una qualificata probabilità di colpevolezza e non la compiuta ricostruzione del fatto in ogni dettaglio. Il requisito di attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per due episodi di detenzione e trasporto di cocaina, riformando il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta cautelare. Il primo giudice aveva riconosciuto la gravità indiziaria solo per uno dei capi, escludendola per l’altro e ritenendo insussistenti le esigenze cautelari.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato in tema di impugnazione delle misure cautelari personali: il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 2017; Sez. 6 n. 11194 del 2012).
Nel giudizio cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, poiché l’art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. richiama il terzo e il quarto comma dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il secondo: la delibazione cautelare è preordinata a un giudizio prognostico di ragionevole ed elevata probabilità di colpevolezza, distinto da quello di merito (Sez. Un. n. 36267 del 2006).
Quanto al valore delle dichiarazioni captate, la Corte ribadisce che l’ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non è assimilabile alle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni ne costituiscono riproduzione immediata (Sez. 2 n. 37794 del 2019; Sez. 6 n. 16165 del 2013). L’interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. Un. n. 22471 del 2015).
Il Tribunale ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici, delle ragioni del proprio dissenso dalla valutazione del GIP: la conversazione non aveva ad oggetto un tema indistinto, ma si inseriva in un lungo colloquio incentrato su approvvigionamenti, quantitativi, prezzi e modalità di cessione. Il riferimento al quantitativo, alla durata del rapporto e alle cautele adottate ha consentito di attribuire al narrato consistenza autoaccusatoria. La censura difensiva sollecita una diversa lettura del compendio captativo, non evidenzia vizi logici.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ricorda che l’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una prognosi basata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale (Sez. 2 n. 1122 del 2025). Il Tribunale ha valorizzato la duplicità delle condotte in un arco temporale ristretto, la qualità delle relazioni criminali e i precedenti penali specifici.
Infine, sull’adeguatezza della misura, il giudice ha spiegato perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico fossero inidonei, secondo il principio delle Sezioni Unite Lovisi (Sez. Un. n. 20769 del 2016). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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